Sez. U, Sentenza n. 1238 del 28/01/2003 (Rv. 560043 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Formazione del giudicato sulla invalidità di un atto presupposto rispetto alla costituzione del rapporto di impiego - Successivo atto di estromissione del lavoratore - Intervenuta devoluzione delle controversie al giudice ordinario ad opera del D.Lgs. n. 80 del 1998 - Discrimine temporale - Individuazione - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'approvazione della graduatoria, con correlativa designazione del vincitore di un concorso, e la costituzione del rapporto di impiego, pur essendo atti connessi e configurandosi l'uno come presupposto della validità dell'altro, restano reciprocamente distinti, sicché il giudicato sull'atto presupposto, mentre può costituire la ragione di un successivo annullamento di quello subordinato, non ne determina di per sè la caducazione, rimanendo invece rimesso al potere conformativo dell'Amministrazione disporre la cessazione di un rapporto di impiego tuttora pendente, ancorché in assenza delle condizioni di legittimità dell'assunzione del lavoratore. Ne consegue che, poiché la determinazione dell'ente pubblico di estromettere definitivamente dalla propria organizzazione un lavoratore a seguito della formazione del giudicato sulla invalidità dell'atto presupposto si configura come l'atto che concretamente ed immediatamente determina la situazione della quale viene chiesta la rimozione, è al momento della sua emanazione che occorre avere riguardo per la statuizione sulla giurisdizione e, ove tale atto sia successivo alla data del 30 giugno 1998, che l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 individua come discrimine temporale tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa per le controversie in tema di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)