Sez. 2, Sentenza n. 10008 del 25/09/1991 (Rv. 474004 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Muri (maestri e perimetrali) | Abbattimento, da parte di un condomino, di un tratto di muro perimetrale - Sostituzione con parte scorrevole - Uso lecito della casa comune - Sussistenza - Limiti.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Muri (maestri e perimetrali)
Poiché le moderne tecniche costruttive in cemento armato hanno profondamente modificato la funzione dei muri perimetrali che non è più quella di assicurare la stabilità dell'edificio bensì soltanto quella di delimitarlo esternamente, mentre la funzione portante è esercitata dai pilastri e dalle architravi in conglomerato cementizio, l'abbattimento da parte di un condomino di un tratto del muro perimetrale di tamponamento per sostituirlo con porte scorrevoli non comporta, di regola, un'alterazione della sua normale destinazione, vietata dall'art. 1102 cod. civ., ma costituisce uso normalmente lecito della cosa comune e solo in particolari circostanze, da dimostrarsi di volta in volta può assumere aspetti lesivi dell' integrità dell'edificio quando ne comprometta la sicurezza o il decoro o altri essenziali caratteristiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)