Sez. 3, Sentenza n. 1477 del 27/04/1995 Cc. (dep. 03/06/1995) Rv. 202474 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere | Decisioni delle questioni relative alla inammissibilità o meno della richiesta - Per difetto delle condizioni di legge - Provvedimento "de plano" - Legittimità - Condizioni - Fattispecie: sospensione dell'esecuzione per oblazione e concessione in sanatoria.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere
Nel procedimento di esecuzione, la decisione delle questioni relative alla dichiarazione di inammissibilità o meno della richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, per difetto delle condizioni di legge, può essere legittimamente assunta con provvedimento "de plano" solo quando le ragioni di inammissibilità siano di palmare evidenza e il loro accertamento non implichi la soluzione di questioni controverse: altrimenti il decreto di inammissibilità potrebbe soppiantare l'ordinanza camerale di rigetto in tutti i casi - anche complessi e delicati - di mancato accoglimento della richiesta con evidente violazione dei diritti di contraddittorio e di difesa previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 666 cod. proc. pen.. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che la richiesta di sospensione dell'esecuzione, fondata sulla possibilità di estinzione del reato dopo la condanna, ovvero sulla possibilità di estinzione della pena, a seguito dell'oblazione e della concessione in sanatoria, è stata erroneamente dichiarata inammissibile, trattandosi di una questione delicata e discutibile, la cui manifesta infondatezza non può assolutamente considerarsi palese "ictu oculi", ed essendo la soluzione negativa data dal giudice "a quo" alquanto dubbia e, comunque, non poteva essere adottata con decreto ai sensi del comma secondo dell'art. 666 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)