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Sez. 5, Sentenza n. 41 del 18/10/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167264 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN TEMA DI REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ NELLA SOLA FASE ISTRUTTORIA.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167264-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN TEMA DI REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ NELLA SOLA FASE ISTRUTTORIA.*

La disposizione dettata dall'art. 39 cod. proc. pen. per la Determinazione della Competenza per territorio per il reato continuato trova applicazione, ai sensi dell'art. 47 stesso codice, soltanto nella fase istruttoria; per contro, allorché i due procedimenti, o anche uno solo di essi, sia pervenuto nella fase dibattimentale, ciascun giudice deve giudicare i fatti sottoposti al suo esame, non essendovi possibilità né di far luogo alla riunione dei giudizi, la quale ha come inderogabile presupposto che i procedimenti siano tutti pendenti davanti allo stesso giudice, né di estendere l'indagine di merito, relativamente al nesso della continuazione, a fatti attribuiti alla cognizione di un giudice diverso. (Conf mass n 146424, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)