Sez. 1, Sentenza n. 2342 del 12/07/1985 Cc. (dep. 08/10/1985) Rv. 170603 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - RIFERIBILITÀ AL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - RIFERIBILITÀ AL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
L'istituto processuale della rimessione in termini, previsto dallo art. 183 bis cod. proc. pen., è predisposto in favore delle "parti", le quali sole possono presentare istanza, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Il difensore dell'imputato, quindi, non è legittimato - in tale veste - ad avanzare l'istanza di restituzione in termini; e, ancor meno, può addurre e provare un proprio impedimento-dovuto a caso fortuito o a forza maggiore - nello osservare un termine stabilito a pena di decadenza. (Conf mass n 122547; (Conf mass n 129134; (Conf mass n 163491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)