Sez. 5, Sentenza n. 371 del 12/12/2007 Cc. (dep. 08/01/2008) Rv. 238336 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Incompatibilità derivante da atti compiuti nella funzione di giudice per le indagini preliminari - Criteri di valutazione - Fattispecie.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
In tema di incompatibilità del giudice, ove questa venga prospettata sotto il profilo di cui all'art. 34, comma secondo bis, cod. proc. pen. (per il quale non può emettere decreto penale di condanna né tenere l'udienza preliminare o partecipare al giudizio il giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari), occorre anzitutto accertare se sussistano i presupposti per l'applicabilità di tale norma e solo successivamente verificare se l'incompatibilità possa tuttavia essere esclusa, estendendo ai provvedimenti effettivamente adottati dal giudice la medesima "ratio" sottesa alle ipotesi derogatorie previste dai commi secondo ter e secondo quater dello stesso art. 34. (Nella specie, la Corte ha ritenuto erroneo il mancato riconoscimento della incompatibilità in un caso in cui il giudice dell'udienza preliminare chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di due imputati aveva, in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, con un provvedimento radicalmente diverso da tutti quelli previsti dai citati commi secondo ter e secondo quater dell'art. 34, respinto la richiesta di archiviazione che, nell'ambito dell'allora unico procedimento, era stata avanzata con riguardo ad un terzo indagato, imponendo per quest'ultimo la formulazione dell'imputazione; dal che era derivata la separazione del procedimento a carico del medesimo da quello a carico degli altri due).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)