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Sez. 5 - , Sentenza n. 25486 del 30/08/2022 (Rv. 665742 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Cessione d'azienda - Responsabilità tributaria solidale del cedente e del cessionario ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Cartella esattoriale - Natura di atto impositivo - Condizioni - Impugnazione - Controversia relativa - Definizione in forma agevolata ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2022-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665742-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di cessione d'azienda, il cessionario risponde delle obbligazioni fiscali sorte in capo al cedente, nei limiti dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, qualora la cartella esattoriale con la

quale gli si richiede il pagamento sia il primo atto con il quale viene portato a conoscenza della pretesa fiscale azionata nei suoi confronti, essa riveste anche la natura di atto impositivo, con la conseguenza che, in pendenza del processo di impugnazione della cartella, può essere domandata dal cessionario la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018.

Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)