Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234368 - 01
PARTE CIVILE - DANNI | Accertamento di un fatto corruttivo in un giudizio civile - Parte di quel processo che ha subito i danni della corruzione - Costituzione di parte civile - Domanda di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal fatto corruttivo - Competenza del giudice penale - Sussistenza - Ragioni.
PARTE CIVILE - DANNI
L'accertamento in sede penale di un'intesa corruttiva, intercorsa tra una parte di un giudizio civile ed il giudice di quel giudizio, costituisce titolo della domanda risarcitoria proposta ex art. 185 cod. pen., per mezzo della costituzione di parte civile, dalla parte che ha subito gli effetti della corruzione, e comporta la condanna del corruttore e del giudice corrotto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal reato di corruzione, perché la sentenza penale che tale reato accerta, pur non rinnegando formalmente il principio della intangibilità del giudicato civile, ne travolge il naturale e fisiologico sostegno costituito dalla presunzione dell'esercizio imparziale dell'attività giurisdizionale a monte e sottrae la pretesa risarcitoria al condizionamento della eventuale e futura impugnazione straordinaria per revocazione. (Conforme sez. VI, n. 33519/06, non massimata sul punto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)