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Sez. 1, Sentenza n. 1168 del 29/01/1993 (Rv. 480577 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi | Amministrazione controllata seguita da fallimento - Credito ipotecario anteriore all'ammissione all'amministrazione controllata - Interessi - Decorrenza - Termine finale.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480577-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi

In caso di amministrazione controllata seguita da fallimento dell'impresa, gli interessi convenzionali, muniti di titolo di prelazione, per un credito ipotecario anteriore all'ammissione alla prima delle due procedure decorrono fino al 31 dicembre dell'anno della dichiarazione di fallimento e non dell'anno di ammissione all'amministrazione controllata, in base all'art. 2855, secondo comma, cod. civ., richiamato dall'art. 54, terzo comma, legge fall., che equipara la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento, non consentendo il principio della consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento di equiparare all'atto di pignoramento anche l'ammissione del debitore all'amministrazione controllata, con sospensione di detti interessi nel corso di tale procedura, in quanto il decorso degli interessi durante l'amministrazione controllata ha una propria regolamentazione normativa, quella ordinaria codicistica, difforme da quella tipica del fallimento, talché non è consentita l'applicazione estensiva della disciplina fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)