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Sez. 1, Sentenza n. 691 del 04/03/1969 (Rv. 338955 - 01)

FALLIMENTO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PROVVEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338955-01

FALLIMENTO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PROVVEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - TERMINE - DECORRENZA.*

Avverso il provvedimento di ammissione (o non ammissione) alla procedura di amministrazione controllata, puo essere proposto ricorso per Cassazione, per violazione di legge, ai sensi dell'art.111 cost.. Mancando una diversa previsione legislativa, il ricorso in oggetto, va proposto nel termine di giorni 60, come disposto dall'art.325 cod. proc.civ., decorrenti dalla data della delibera dei creditori, che conferisce carattere di definitivita al provvedimento di ammissione alla amministrazione controllata. (V.3416-68, massima n.336494 2253-68, massima n.334521).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)