Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale
Testo in vigore al
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
HA SANZIONATO E PROMULGA:
Art. 1
1. L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonche' la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. La facolta' degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato dei lavoratore assistito.
3. Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria e regolato dalle norme dei Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.
4. E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 5000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese.
Art. 2
1. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalita' assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.
2. La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
3. La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresi', specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento delle successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 3
1. Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati:
1) le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione;
2) la denominazione dell'Istituto, che deve essere diversa da quella di ogni altro gia' esistente;
3) la sede legale e la competenza territoriale;
4) l'ordinamento dei servizi assistenziali;
5) gli organi amministrativi;
6) l'obbligo dell'Istituto di apportare allo statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori.
2. Nello statuto deve altresi' essere espressamente stabilito che l'attivita' assistenziale dell'Istituto e' svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.
Art. 4
1. Al finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.
2. L'aliquota prevista nel comma precedente e' determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza.
3. I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.
Art. 5
1. I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.
2. La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale e' effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli Istituti stessi.
3. Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attivita' assistenziali, svolte nei singoli esercizi.
Art. 6
1. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati.
2. In caso di gravi irregolarita' amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, puo' sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto.
3. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico.
4. Nei casi in cui l'Istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore.
5. Il commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati tra persone aventi una particolare competenza in materia.
Art. 7
1. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:
1) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) rendere di pubblica ragione l'attivita' assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie;
3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
4) fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale da essi svolta.
Art. 8
1. Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.
Art. 9
1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli:
2. 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; dal 119 ai 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889; 108 del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155; 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 89 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.
3. Sono altresi' abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1735, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 128, nel decreto Ministeriale 27 gennaio 1938, nonche' ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - FANFANI -
DEL VECCHIO - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 80. - FRASCA