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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 139 del 1963

Decisione
decisa il 1963-11-05, depositata il 1963-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:139
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1966

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Sicurezza pubblica
  • T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773, art. 110, commi terzo, quarto e quinto
  • Divieto di concedere licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di apparecchi o congegni automatici di puro trattenimento
  • Violazione dell'art. 41 della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale
  • Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; norme integr., art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui è già stata dichiarata la illegittimità costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimità non è più proponibile. (Questione già decisa con sent. n. 125 del 1963).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 28 marzo 1963 del Pretore di Ribera nel procedimento penale a carico di Amari Giuseppa, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
punto 1
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perché il giuoco automatico non d'azzardo non contrasta con l'utilità sociale, né pone in pericolo la sicurezza, la libertà o la dignità umana; mentre il divieto posto dalla norma anzidetta menoma l'iniziativa economica in tale settore, anziché coordinarla a fini sociali; che questa Corte, con la sentenza n. 125 del 9 luglio 1963, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui viene fatto divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse; che, per effetto di tale sentenza, l'indicato divieto ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87); che, per la parte residua dei tre commi dell'articolo impugnato, non vengono dedotti nuovi motivi che inducano la Corte ad estendere ad essa la pronuncia di illegittimità costituzionale;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossa dal Pretore di Ribera, in riferimento all'art. 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze