Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 423 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18829
- Servizio militare
- Servizio di leva
- Dispensa dal relativo obbligo
- Dispensabilità dell'appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare
- Esclusione nel caso in cui l'avente titolo abbia un fratello vivente, di età inferiore a quarant'anni, che già abbia usufruito del beneficio
- Asserito eccesso di potere legislativo (con conseguente violazione del principio di eguaglianza nonché della riserva di legge in materia di modi e limiti dell'obbligatorietà del servizio militare)
- Richiesta alla corte di un intervento rientrante nella sfera di competenza del legislatore
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'art. 23, comma primo, L. 31 maggio 1975 n. 191 - secondo cui l'ammissione a dispensa dal servizio di leva non è consentita quando l'avente titolo ad essa abbia un fratello vivente, di età inferiore a quarant'anni, il quale abbia già usufruito del medesimo beneficio - costituisce criterio ispiratore di disciplina ordinata a sistema. La discrezionalità del legislatore comporta pertanto la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 23, comma primo, cit., in relazione all'art. 22, n. 6, s.l., come sostituito dall'art. 3, L. n. 269 del 1991, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 52, comma secondo, Cost..
Norme impugnate
- art. 3 legge 11 agosto 1991, n. 269
- art. 22, n. 6) legge 31 maggio 1975, n. 191
- art. 23, comma 1, legge 31 maggio 1975, n. 191
Parametri
- art. 52, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), in relazione all'art. 22, n. 6, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro il Distretto Militare di Catania ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro Distretto Militare di Catania ed altri (Reg. ord. n. 244/1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma e all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo comma, della legge n. 191 del 1975 (Nuove norme per il servizio di leva), in relazione all'art. 22, numero 6, della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui esclude dall'ammissione al beneficio della dispensa dall'obbligo di prestazione del servizio militare colui che abbia un fratello di età inferiore ai 40 anni, il quale abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva;
punto 2
Considerato che il riferimento all'età di 40 anni contenuto nell'art. 23 della legge 31 maggio 1975 n. 191 concerne globalmente anche altre ipotesi previste dalla normativa;
che, dunque, la sua rimozione contrasterebbe con criteri ispiratori di disciplina, ordinata a sistema dal legislatore secondo una sua discrezionalità, costituendo ingerenza nella sfera riservata alle valutazioni del Parlamento;
che, in conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) in relazione all'art. 22, numero 6, della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 269 del 1991, sollevata dal Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze