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Sez. 5, Sentenza n. 2513 del 14/12/1977 Ud. (dep. 06/03/1978) Rv. 138191 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CONSEGNA DELL'ASSEGNO IN GARANZIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1977-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138191-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CONSEGNA DELL'ASSEGNO IN GARANZIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Ai fini della esclusione del reato di emissione di assegni a vuoto non ha alcuna Rilevanza il fatto che il prenditore abbia consentito a ricevere l'assegno non in pagamento ma in garanzia, in quanto la consegna di esso a tale titolo non fa venir meno il carattere formale dell'assegno, destinato per sua natura alla circolazione, senza che le parti vi possano derogare.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)