Sez. 5, Sentenza n. 2513 del 14/12/1977 Ud. (dep. 06/03/1978) Rv. 138191 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CONSEGNA DELL'ASSEGNO IN GARANZIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CONSEGNA DELL'ASSEGNO IN GARANZIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Ai fini della esclusione del reato di emissione di assegni a vuoto non ha alcuna Rilevanza il fatto che il prenditore abbia consentito a ricevere l'assegno non in pagamento ma in garanzia, in quanto la consegna di esso a tale titolo non fa venir meno il carattere formale dell'assegno, destinato per sua natura alla circolazione, senza che le parti vi possano derogare.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)