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Sez. L, Sentenza n. 9260 del 04/05/2005 (Rv. 581612 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio - Presunzione di sostituzione del primo - Esclusione - Presunzione di aggiunta al primo con poteri disgiunti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581612-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, secondo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)