Sez. 4, Sentenza n. 6624 del 15/12/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269130 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Detenzione di sostanze di natura diversa - Fatto di lieve entità - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 79), non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)