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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 158 del 1992

Decisione
decisa il 1992-03-19, depositata il 1992-04-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:158
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18008

  • Sanità pubblica
  • Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll.
  • Personale in posizione non apicale
  • Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età
  • Mancata previsione del trattenimento in servizio per conseguire il minimo della pensione
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 90/1992.

Norme impugnate

  • art. 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Bari, sul ricorso proposto da Gianfiglio Maria contro CO.RE.CO sugli atti degli Enti locali della Puglia ed altra, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari, nel giudizio promosso da Gianfiglio Maria, dipendente U.S.L., di impugnazione del provvedimento datato 3 agosto 1989 di annullamento della deliberazione della U.S.L. n. 3 di Taranto con la quale si disponeva a suo favore il prolungamento dell'età pensionabile da sessantacinque anni a quella necessaria per il conseguimento del minimo della pensione entro il limite di settant'anni, con ordinanza emessa il 26 aprile 1991 (R.O. n. 668 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede il trattenimento in servizio, a domanda, del personale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato il conseguimento del diritto a pensione e per il periodo necessario a realizzare detto effetto; che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma, della Costituzione, perché non risulterebbe garantito il diritto sociale alla pensione benché sia costituzionalmente protetto, e sebbene siano stati versati i relativi contributi, e perché si verificherebbe disparità di trattamento rispetto ai dirigenti civili dello Stato e ai primari ospedalieri, per i quali è stato previsto il trattenimento in servizio fino a settant'anni per conseguire il massimo della pensione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private né è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua (sent. n. 90 del 1992) e, quindi, è stata espunta dall'ordinamento; che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze