diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9205 del 08/02/2012 Ud. (dep. 08/03/2012) Rv. 252366 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Condizioni ostative - Permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato - Onere del contravventore - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252366-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Non è ostativa all'ammissione all'oblazione la sottoposizione di opere abusive a sequestro preventivo, poiché il contravventore può comunque attivarsi, al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, chiedendo le autorizzazioni mancanti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)