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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 61 del 1972

Decisione
decisa il 1972-03-23, depositata il 1972-03-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:61
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6045

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Legittimazione a proporlo
  • Commissioni per i tributi erariali
  • Esclusione
  • Inammissibilità della questione
  • Fattispecie
  • R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3269 (imposta di registro), art. 33, e R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21.
Leggi la massima
Come già la Corte, a partire dalla sent. n. 10 del 1969, ha ripetutamente affermato, le commissioni tributarie per i tributi erariali, non essendo organi giurisdizionali, non sono legittimate a promuovere innanzi alla Corte costituzionale giudizi di legittimità costituzionale. Va perciò dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, con ordinanza 9 novembre 1970, nei confronti degli artt. 33 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari) "in quanto non prevedono l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare" l'accertamento di valore".

Norme impugnate

  • art. 33 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
  • art. 20 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 21 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639

Parametri

  • art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dalla Commissione provinciale delle imposte di Pistoia sul ricorso di Maestripieri Oliviero, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971. Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare l'accertamento di valore.
punto 2
Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi giurisdizionali; che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10, le questioni di costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze