Sez. 2, Sentenza n. 5145 del 30/03/2012 (Rv. 621755 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI EREDITÀ - IN GENERE | Contratto di vendita di eredità - Estensione dell'oggetto dell'alienazione - Legittimazione attiva all'azione di petizione di eredità - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI EREDITÀ - IN GENERE
Nell'oggetto del contratto di vendita di eredità, di cui agli artt. 1542 e segg. cod. civ., non rientra anche l'azione di petizione ereditaria, essendo quest'ultima diretta all'accertamento della qualità di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell'eredità come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l'azione di "petitio hereditatis" in capo al compratore dell'eredità, potendo questi, in quanto creditore del venditore per i frutti percepiti, i crediti riscossi ed i beni venduti e, per contro, terzo rispetto al conflitto tra erede e possessore di beni ereditari, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell'esercizio della petizione d'eredità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 1542, Cod. Civ. art. 1544, Cod. Civ. art. 2900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)