Sez. 1, Sentenza n. 8368 del 20/06/2000 (Rv. 537795 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE | Fatto determinante lo scioglimento della società - Verificazione - Amministratori - Compimento di nuove operazioni - Conseguenze - Responsabilità diretta degli amministratori verso il terzo - Sussistenza - Azione di responsabilità, dei creditori sociali - Esperibilità - Esperibilità da parte del curatore - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE
L'azione ex art. 2449, comma primo, cod. civ., spettante al terzo creditore per il compimento da parte degli amministratori di nuove operazioni dopo la verificazione di un fatto che determina lo scioglimento della società, non si trasferisce al curatore fallimentare, in caso di fallimento della società e di esercizio da parte del curatore delle azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., atteso che la suddetta azione di responsabilità del terzo si distingue, per la diversità della "causa petendi" e del "petitum", sia dall'azione sociale di responsabilità (art. 2394 cod. civ.) sia dall'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 cod. civ.. La violazione del divieto di compiere nuove operazioni, peraltro, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori verso il terzo, può integrare il presupposto tanto dell'azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2449, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)