diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1331 del 28/04/1972 (Rv. 357871 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - DIRITTO DEL CONDOMINO AL COMPOSSESSO DEL BENE COMUNE - ESPERIBILITA DELLA RELATIVA AZIONE DA PARTE DEL CONDOMINO SIA CONTRO GLI ALTRI CONDOMINI SIA CONTRO IL TERZO POSSESSORE - AZIONE DI RIVENDICAZIONE LIMITATA AD UNA QUOTA - AMMISSIBILITA - ATTO INTRODUTTIVO DEL RELATIVO GIUDIZIO - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE A FAVORE DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357871-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - DIRITTO DEL CONDOMINO AL COMPOSSESSO DEL BENE COMUNE - ESPERIBILITA DELLA RELATIVA AZIONE DA PARTE DEL CONDOMINO SIA CONTRO GLI ALTRI CONDOMINI SIA CONTRO IL TERZO POSSESSORE - AZIONE DI RIVENDICAZIONE LIMITATA AD UNA QUOTA - AMMISSIBILITA - ATTO INTRODUTTIVO DEL RELATIVO GIUDIZIO - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE A FAVORE DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*

Il condomino puo far valere in via petitoria il suo diritto al compossesso del bene comune sia contro gli altri condomini che possiedono la cosa comune escludendolo dal compossesso, sia contro i terzi possessori per conseguire l'accertamento del diritto di comproprieta a lui spettante, nonche l'uso ed il godimento della cosa comune, nei limiti della sua quota. Correlativamente e ammissibile anche la rivendica, limitata ad una sola quota, intesa questa non come oggetto ideale di possesso, ma come misura entro i cui limiti o il possesso, o l'Azione, si esercitano. L'atto introduttivo del giudizio volto alla rivendicazione di una quota non esplica alcun effetto interruttivo della prescrizione a favore degli altri condomini. In effetti la regola dettata dall'art 1310 cod civ nel caso di rapporti obbligatori distinti, anche se connessi, a fortiori deve trovare applicazione nella ipotesi del diritto reale con piu titolari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)