Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 novembre 1981, causa 799/79
Epigrafe
Nella causa 799/79,
Günter Bruckner, Centro Euratom di Ispra (Varese), Italia, con gli avvocati B. Potthast e H. J. Rüber, del foro di Colonia, assistiti dal prof. E. Steindorff, dell'università di Monaco di Baviera, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. V. Biel, 18a, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
1) Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Pipkorn, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
2) Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico J. Carbery, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. D. Fontein, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, Kirchberg,
convenuti,
causa avente ad oggetto quanto specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: F. Capotorti,
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, le conclusioni e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento possono così riassumersi:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 1. Il contesto normativo
paragrafo 1
La presente causa va considerata sullo sfondo del contesto normativo seguente:
paragrafo 2
a) Nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, l'art. 63 dello Statuto del personale recitava:
«La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del Paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1o gennaio 1965».
Detta parità era, fra l'altro, di 12,50 BFR per 1 DM e di 8 BFR per 100 LIT.
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, un dipendente può chiedere che una parte dei suoi emolumenti sia trasferita regolarmente o eccezionalmente in un Paese diverso da quello in cui egli presta servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, stabiliva che queste rimesse dovevano venire effettuate tramite l'istituzione dalla quale dipendeva l'interessato, «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal Fondo monetario internazionale, che non era stata modificata dal 1° novembre 1969 (vale a dire, ad esempio, 13,66 BFR per 1 DM).
Dal 1971, anno in cui fu soppresso il sistema internazionale dei tassi di cambio fissi, che costituisce la base di queste disposizioni, dette parità rispecchiavano sempre meno il potere d'acquisto delle monete di cui trattasi e il loro valore sul mercato dei cambi. II dipendente che effettuava delle rimesse nei paesi la cui moneta era rivalutata rispetto alle parità notificate al Fondo monetario internazionale poteva, quindi, rispetto alle rimesse effettuate alle condizioni normali del mercato, trarre vantaggio dal corso del cambio.
Conformemente alla disciplina giuridica vigente prima del 1° aprile 1979, il coefficiente correttore contemplato dall'art. 64 dello Statuto, che rispecchia le condizioni di vita nella sede di lavoro del dipendente, doveva venir applicato all'intero importo costituente la retribuzione, ivi compresa la parte che doveva venir trasferita in un altro paese, conformemente all'art. 17 dell'allegato VII. Ciò implicava un aumento parallelo del coefficiente correttore per i dipendenti che prestavano servizio in paesi come l'Italia, nei quali la moneta era svalutata rispetto alle parità del Fondo monetario internazionale ed una diminuzione del coefficiente per i dipendenti che prestavano servizio in paesi la cui moneta aveva accresciuto il suo valore rispetto alle «parità FMI». Tuttavia, il ricorrente sostiene che il coefficiente correttore è stato aumentato, in cifre, da 100 a 146,9, mentre il corso del cambio è sceso da 12,5 lire per 1 franco belga a 28 lire per 1 franco belga.
Coloro che percepivano una pensione potevano trarre da questa disciplina speciali vantaggi. Se essi dichiaravano di risiedere in un paese a moneta svalutata, si applicava alla loro pensione il coefficiente correttore vigente per questo paese, conformemente all'art. 82, n. 1, dello Statuto. L'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto offriva loro la possibilità di farsi corrispondere dette pensioni nella moneta forte del loro paese d'origine o della sede dell'istituzione presso la quale avevano prestato servizio. Questa situazione è stata messa in risalto dall'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni nella causa 28/74 (Gillet, Racc. 1975, pag. 478).
Dal 1974, la Commissione ha sottoposto al Consiglio proposte onde eliminare le incongruenze delle norme vigenti in materia di corresponsione delle retribuzioni e delle pensioni derivanti dalla soppressione del sistema internazionale dei tassi di cambio fissi.
La proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee del 13 giugno 1974 (GU C 88, pag. 25) contemplava una nuova versione dell'art. 17, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto:
«I trasferimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono effettuati sulla base delle parità indicate nell'ultimo comma dell'art. 63 dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento e il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».
Il 1° aprile 1977, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento relativa all'introduzione nello Statuto dell'unità di conto europea (UCE) (GU C 99, pag. 5), che veniva respinta dal Comitato dello Statuto, cui era stata sottoposta per esame. Il Consiglio ha seguito il parere del Parlamento europeo e della Corte di giustizia. Nella sua risoluzione del 7 luglio 1977 (GU C 183, pag. 55), il Parlamento approvava la proposta prendendo atto «del fatto che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non incideranno assolutamente sui valori reali dei pagamenti ai funzionari a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità». Nel corso della seduta, il membro della Commissione responsabile per le questioni amministrative, signor Tugendhat, aveva dichiarato: «... la finalità del sistema istituito dalla Commissione è quella di giungere ad una parità del potere d'acquisto. In sostanza vogliamo che un dipendente della Commissione di un determinato grado, indipendentemente dal fatto che lavori a Bruxelles, a Lussemburgo, a Londra o in qualsiasi altra sede della Comunità, possa acquistare esattamente la stessa quantità di beni che può acquistare il suo omologo che presta servizio in un'altra sede della Comunità ... Il problema dei trasferimenti preoccupa anche la Commissione. Una proposta di modifica dello Statuto dei dipendenti è attualmente all'esame. Ritengo che detta modifica vada adottata contemporaneamente alla presente proposta di regolamento, e ritengo che questo sia un altro punto che ha costituito oggetto di determinate preoccupazioni».
Poiché nel 1978 il Consiglio non era riuscito ad approvare la proposta di regolamento relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, del 6 ottobre 1976 (GU C 271, pag. 5), la Commissione si è industriata a procedere all'aggiornamento dei tassi di conversione delle retribuzioni dei dipendenti contemplata dalla proposta del 1o aprile 1977 tenendo conto della situazione così venutasi a creare. In allegato alla sua relazione 1978 per l'esame annuale del livello delle retribuzioni (Doc. COM(78) 673 def. del 29 novembre 1978), la Commissione ha inviato al Consiglio la seguente comunicazione, per la quale non sono stati consultati né il Parlamento, né la Corte di giustizia, né il Comitato dello Statuto:
«... Il testo dei primi due capoversi dell'art. 63 è sostituito da quello seguente: “La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essà è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio comunitario delle Comunità europee alla data del ...”. La Commissione insiste affinché il Consiglio adotti entro la fine dell'anno il citato articolo, nonché l'art. 17 dell'allegato VII quale risulta dai lavori del Consiglio effettuati nel quadro della revisione dello Statuto ... (Il) ... presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979; ... è applicabile a partire dal 1o aprile 1979. Tuttavia, per i pensionati e beneficiari d'indennità la cui entità finanziaria netta subisca una diminuzione in rapporto all'applicazione del sistema vigente, il regolamento sarà applicabile solo a partire dal 1° ottobre 1979 ...».
b) Il 21 dicembre 1978, il Consiglio approvava il regolamento n. 3085/78 che modifica, in particolare per quanto riguarda le parità monetarie da utilizzare, il regolamento n. 259/68, che stabilisce lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, e i regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73, relativi a determinate misure particolari (GU L 369, pag. 6). Questo regolamento riprende i termini della comunicazione della Commissione del 29 novembre 1978 e, per quanto riguarda il coefficiente correttore da applicarsi agli importi trasferiti, il tenore della proposta del 1° aprile 1977. Il Consiglio ha tuttavia aggiunto che: «Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di 1/10 al mese». Esso stabilisce il 1° luglio 1978 come data di cui si deve tener conto per il calcolo della retribuzione versata in una moneta diversa dal franco belga in base ai tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità e precisa che detta data viene modificata al momento dell'adeguamento annuo del livello delle retribuzioni.
e) Parallelamente all'aggiornamento dei tassi di cambio, con il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3086, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello stesso (GU L 369, pag. 8), il Consiglio modificava i valori dei coefficienti correttori corrispondenti alle varie sedi di servizio. Per questa operazione, la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee si ispiravano ad una formula che doveva far sì che per qualsiasi dipendente o altro agente, destinato ad una sede che non fosse in Belgio o in Lussemburgo, dall'aprile 1979 la retribuzione rimanesse allo stesso livello della retribuzione del mese precedente. Tuttavia, a giudizio del ricorrente, per quel che riguarda la quota di stipendio che gli resta a disposizione, questa formula ha fatto sì che la sua retribuzione diminuisse del 25 % circa.
Per determinare il coefficiente correttore di cui all'art. 64 dello Statuto, dal 1967 il Consiglio e la Commissione procedono a raffronti tra il livello dei prezzi registrato a Bruxelles e quello registrato nelle altre sedi della Comunità secondo il seguente criterio: l'ufficio statistico delle Comunità europee opera sistematicamente, in collaborazione con i servizi nazionali competenti, dei sondaggi relativamente ai prezzi dei prodotti e dei servizi considerati come voci di spesa indicative nel bilancio familiare dei dipendenti nelle varie sedi di lavoro. Per ogni voce si calcola il rapporto tra il prezzo registrato a Bruxelles e quello praticato nella città assunta come parametro quanto alla sede di servizio del dipendente. Questa ponderazione consente di calcolare il rapporto tra il potere d'acquisto delle monete dei paesi in cui i dipendenti della Comunità prestano servizio. L'indice calcolato secondo il metodo «Fisher» esprime ad esempio il rapporto tra i prezzi Bruxelles-Roma e Roma-Bruxelles con una sola cifra. Detto criterio è seguito per determinare i coefficienti correttori all'interno della Comunità, in quanto esprime il rapporto fra i prezzi di due città in forma reversibile e consente quindi raffronti di prezzi non solo bilaterali, ma anche multilaterali. Secondo questo metodo, si ottiene il coefficiente correttore dividendo l'indice «Fisher» così calcolato per il tasso di cambio corrispondente utilizzato per la conversione delle retribuzioni dei dipendenti nella rispettiva moneta nazionale, conformemente all'art. 63 dello Statuto. Nell'ottobre-novembre 1975, è stata effettuata un'indagine comparativa dei prezzi in tutte le capitali della Comunità.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 2. Gli antefatti
paragrafo 1
Il ricorrente è dipendente della Commissione e presta servizio presso il CCR-Euratom di Ispra, in Italia.
paragrafo 2
Per il personale òhe presta servizio in Italia, il metodo seguito fino al 31 marzo 1979 presentava vantaggi. Emerge dal ricorso che, ad esempio, se due dipendenti aventi la cittadinanza tedesca, in servizio l'uno a Bruxelles e l'altro a Ispra, entrambi inquadrati nel grado B 3/3, sposati, con due figli che frequentano la scuola media superiore, operavano — tramite la Commissione — una rimessa del 35 % del loro stipendio netto (quota massima consentita) a favore dell'istituto per il credito BHW, nel gennaio 1976 il dipendente in servizio a Ispra, con la parte del suo stipendio trasferita nella Repubblica federale di Germania, otteneva una cifra in marchi superiore del 12 % all'importo accreditato al collega di Bruxelles, mentre nel marzo 1979 la differenza saliva al 46,8 %.
paragrafo 3
Quindi, secondo il ricorrente, si sarebbe eliminato un privilegio, ma non gli svantaggi, che avrebbero dovuto continuare a venir parzialmente compensati dai vantaggi offerti dal metodo applicato in precedenza. Questi svantaggi sarebbero costituiti dal fatto che, ad esempio, in Italia i valori patrimoniali non aumentano nella stessa misura rispetto alla Repubblica federale di Germania, oppure dal fatto che i dipendenti in servizio in Italia, per trascorrere le loro vacanze fuori dell' Italia devono spendere una parte maggiore del loro stipendio per acquistare divise.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 3. La fase scritta
paragrafo 1
Il 21 giugno 1979, il ricorrente presentava un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contestando quanto stabilito nel foglio dello stipendio per l'aprile 1979.
paragrafo 2
La Commissione respingeva questo reclamo con lettera del 28 settembre 1979.
paragrafo 3
Il presente ricorso, con cui si impugna questa decisione di rigetto, è stato depositato e registrato presso la Corte il 12 novembre 1979, contemporaneamente ad altri tre ricorsi paralleli (cause 800, 801 e 802/79). In seguito veniva deciso di trattare la presente causa come causa-tipo.
paragrafo 4
Con lettera del 27 dicembre 1979, il ricorrente modificava il suo atto introduttivo impugnando, oltre al conteggio dello stipendio dell'aprile 1979, anche quello dello stipendio del gennaio 1979.
paragrafo 5
Con lettera dell'I 1 febbraio 1980, la Commissione presentava le sue osservazioni sulla modifica dell'atto introduttivo, osservando che il termine di impugnazione, per quel che riguarda il conteggio del gennaio 1979, era scaduto nell'ottobre 1979.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
I.
1) Dichiarare illegittime ed annullare le comunicazioni della convenuta sub 1) concernenti gli stipendi per i mesi di gennaio ed aprile 1979, nonché le decisioni in data 12 luglio 1979 e 8 settembre 1979 adottate in seguito a reclamo, in quanto i calcoli relativi alla retribuzione sono stati in esse effettuati secondo i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee nn. 3085/78 e 3086/78.
...
(i nn. 2-4 sono stati soppressi)
5) Dichiarare che, a partire dall'aprile 1979, al ricorrente spetta una retribuzione per lo meno corrispondente a quella versatagli in lire italiane fino a tutto marzo 1979, e precisamente dopo aver effettuato gli stessi trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto come fino al marzo 1979, tuttavia aumentata secondo la percentuale dell'adeguamento delle retribuzioni attuato a partire dall'aprile 1979 a norma dell'art. 65, n. 1, dello Statuto.
6) In subordine al punto 5), dichiarare che a partire dall'aprile 1979 il ricorrente ha diritto ad una retribuzione calcolata in base alle norme in vigore e applicate fino al marzo 1979, cioè senza tener conto dei regolamenti del Consiglio nn. 3085/78 e 3086/78, quindi della stessa entità dell'importo da pagare in lire italiane, previa esecuzione degli stessi trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, come fino al marzo 1979.
7) In subordine al punto 6), dichiarare che il ricorrente ha diritto ad una retribuzione che, fermi restando i trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, implichi un importo disponibile in lire corrispondente all'importo in lire di cui egli disponeva fino al marzo 1979, e che l'adeguamento alla nuova situazione giuridica creata dai regolamenti del Consiglio nn. 3085 e 3086/78 deve avvenire, durante un periodo transitorio, mediante i futuri aumenti effettivi di retribuzione, non già mediante adattamenti a norma degli artt. 64 e 65, n. 1, dello Statuto.
8) In ulteriore subordine ai punti 6) e 7), dichiarare che il ricorrente ha diritto ad una retribuzione a norma dell'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 3085/78.
9) Stabilire che la convenuta sub 1) deve rettificare il conto del ricorrente in relazione agli obblighi che le incombono secondo i punti 2-8 e corrispondergli la differenza.
II. Condannare i convenuti a pagare la differenza in lire italiane risultante dal calcolo di cui sub 1.9.
III.
1) Condannare i convenuti a risarcire il danno patrimoniale subito dal ricorrente, che la Corte dovrebbe liquidare nella somma degli interessi al 6 % sugli arretrati dovuti dalla data delle singole scadenze a quella del pagamento.
2) Porre le spese del giudizio a carico dei convenuti.
paragrafo 3
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso, per quel che la riguarda;
porre le spese a carico del ricorrente;
paragrafo 5
in subordine:
paragrafo 6
disattendere la pretesa di cui al punto III. 1, in quanto si richiedono interessi di mora per un periodo anteriore alla presentazione, da parte del ricorrente, del reclamo relativo ai fogli dello stipendio per i mesi di gennaio e aprile 1979;
con tutte le riserve d'uso.
paragrafo 7
Il Consiglio, nella memoria presentata per eccepire l'irricevibilità, chiede che la Corte voglia:
paragrafo 8
dichiarare irricevibile il ricorso nella causa 799/79, in quanto diretto contro il Consiglio;
porre le spese a carico del ricorrente.
paragrafo 9
Il ricorrente, nella sua memoria sull'eccezione sollevata dal Consiglio, chiede che la Corte voglia :
paragrafo 10
respingere la domanda del Consiglio mirante a far statuire sulla ricevibilità del ricorso prima dell'esame del merito e trattare contemporaneamente della ricevibilità e del merito.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
punto 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente sostiene che il ricorso è ricevibile per i seguenti motivi:
Competenza della Corte: gli atti lesivi sono regolamenti del Consiglio. Quest'ultimo agisce però su proposta della Commissione, che non può sostenere ch'essa si limita ad applicare le disposizioni emanate dal Consiglio. Il ricorrente ritiene tuttavia che l'atto lesivo sia costituito in primo luogo dai fogli di stipendio del gennaio e dell'aprile 1979. La legittimità delle norme su cui si fonda quest'atto dovrebbe venir esaminata in. via incidentale.
Termine d'impugnazione: il reclamo è stato proposto tempestivamente per quel che riguarda i regolamenti del Consiglio. Benché esso non si richiami espressamente al foglio di stipendio dell'aprile 1979, la Commissione lo ha respinto in quanto era diretto contro l'applicazione dei regolamenti in questione, il che dimostra che il reclamo aveva un oggetto identico a quello risultante dall'atto introduttivo del ricorso proposto alla Corte ed era stato inteso in questo senso.
Tipo di ricorso: il capo I della domanda, con le pretese formulate in subordine ai punti 1.5-8, rientra nel contenzioso di legittimità. Quanto alle pretese di cui ai punti I.5-7, è opportuno considerarle come domande di accertamento. Esse si ricollegano al capo I, punto 8, in cui si chiede la condanna della Commissione a fornire una prestazione. Nella fattispecie si tratta dunque di risolvere una controversia su diritti patrimoniali dei dipendenti ai sensi dell'art. 91 dello Statuto. Infine, i capi II e III della domanda mirano a far condannare la Commissione a versare una somma a titolo di risarcimento.
Interesse ad agire: i dipendenti hanno diritto ad essere protetti e assistiti (cfr. artt. 24, 58 e 76 dello Statuto), il che costituisce un diritto soggettivo sancito da norme scritte e non scritte. È pure d'uopo tener conto dell'art. 62 dello Statuto, che contiene una disposizione di carattere vincolante, secondo la quale il dipendente non può rinunciare al diritto alla retribuzione. A contrario, non si può ammettere che il debitore, nel rapporto obbligatorio col dipendente, possa cessare di corrispondere a quest'ultimo la retribuzione o possa ridurne l'importo. Il ricorrente gode inoltre di un diritto soggettivo scaturente dall'art. 64 dello Statuto, che tratta del coefficiente correttore, e costituente un corollario del diritto generale del dipendente ad essere assistito, cioè a godere di condizioni di vita analoghe a quelle di tutti gli altri dipendenti, a prescindere dalla sede di servizio. Ciascun dipendente ha interesse a che si controllino e si registrino continuamente, e comunque periodicamente, i costi della vita nelle varie sedi di servizio. L'art. 65, che contempla un procedimento per registrare man mano le variazioni del costo della vita nel corso dell'anno, e quindi il variare del potere d'acquisto in ciascuno Stato membro, ha una funzione compensativa e costituisce il fondamento degli aumenti di stipendio. Sotto questo profilo, il margine di discrezionalità spettante al Consiglio si riduce ad una sola decisione possibile. A norma dell'art. 65, n. 2, in caso di notevole variazione del costo della vita, il Consiglio decide sulle misure di adeguamento «ed eventualmente sulla loro retroattività». Il principio secondo cui non si possono menomare i diritti quesiti conferisce anch'esso un diritto soggettivo, che è stato leso dalla modifica dell'art. 63 dello Statuto e dell'art. 17 dell'allegato VII.
Inoltre, il ricorrente fa valere il principio della parità di trattamento di tutti i dipendenti. Da questo principio si arguisce che qualsiasi dipendente delle istituzioni comunitarie deve venir retribuito nello stesso modo per lo stesso lavoro. Per questo motivo è inammissibile che un dipendente in servizio a Ispra risulti in pratica svantaggiato rispetto ad un suo omologo di Bruxelles o di Lussemburgo per il solo fatto di essere per l'appunto destinato a Ispra e non a Bruxelles o a Lussemburgo. Non vi è infatti alcun'altra ragione che giustifichi la disparità di trattamento. Inoltre, il ricorrente si duole della violazione dei diritti quesiti. Per vari anni egli è stato retribuito in base a valide disposizioni del diritto comunitario. Le modifiche del 1978 hanno ridotto la quota di retribuzione di cui può effettivamente disporre. Non vi è alcuna ragione di ridurre la sua retribuzione in questo modo. Il ricorrente fa valere il suo diritto alla conservazione del livello di stipendio.
La riduzione della retribuzione del ricorrente avrebbe potuto venir effettuata solo in base ad una delle disposizioni a tal fine contemplate dal Trattato (artt. 51, 2° comma, 86, n. 2, e 102 dello Statuto). Non sono state rispettate nemmeno le disposizioni fondamentali in materia di procedura in quanto talune istituzioni e varie commissioni non sono state consultate circa i regolamenti poi adottati.
Il ricorrente sostiene che il regolamento del Consiglio n. 3085/78 è stato adottato senza consultare, come prescritto, altre istituzioni. L'obbligo di consultazione scaturisce dall'art. 24, η. 1, 1° e 2° comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee. Il regolamento n. 3085/78 fa espresso rinvio all'art. 24. L'inosservanza dell'obbligo di consultazione comporta l'impossibilità di applicare il regolamento. In questo contesto, il ricorrente attira l'attenzione sul fatto che il regolamento n. 3085/78 adottato dal Consiglio non ha costituito oggetto di consultazione e non è stato esaminato, né ha potuto esserlo, dalle istituzioni la cui partecipazione era prescritta e la cui consultazione era condizione indispensabile per l'adozione del regolamento, nella versione definitivamente adottata e con le eventuali possibili conseguenze che esso implicava.
Inoltre, il ricorrente basa il suo diritto d'impugnazione sul fatto che la Commissione delle Comunità europee si è solennemente impegnata dinanzi al Parlamento a favore dei dipendenti — e quindi anche a favore del ricorrente — nel senso che il valore reale dei versamenti effettuati ai dipendenti a titolo di retribuzione, di pensione e d'indennità non sarebbe assolutamente stato intaccato dai regolamenti del 1978. A parere del ricorrente, siffatto impegno consente di per sé di esperire un'azione per chiedere la condanna della Commissione ad una prestazione o al risarcimento di danni, senza dover previamente chiedere l'annullamento degli atti.
Inoltre, il ricorrente sostiene che la violazione dell'obbligo di assistenza, del principio della parità di trattamento, del principio della tutela dei diritti quesiti e dell'impegno assunto costituisce un comportamento imputabile ai convenuti e contrastante con i loro obblighi, come pure — per quel che riguarda il coefficiente correttore da applicare in Italia — un'omissione che fa sorgere la loro responsabilità.
punto 2
Nel sollevare l'eccezione d'irricevibi-lità, il Consiglio sostiene che, per quel che riguarda il ricorso fondato sull'art. 91 dello Statuto, esso sarebbe ricevibile solo se fossero rispettate le norme di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, ma nella fattispecie ciò non è avvenuto. Da un lato, il ricorrente non ha mai presentato al Consiglio reclami a norma dell'art. 90, n. 2. Dall'altro, il Consiglio non può essere considerato l'autorità che ha il potere di nomina. I regolamenti nn. 3085 e 3086/78 non possono quindi costituire atti lesivi impugnabili con i mezzi offerti dall'art. 91. La domanda di annullamento non può nemmeno essere fondata sull'art. 146 del Trattato CECA. I regolamenti nn. 3085 e 3086/78 si applicano a tutto il personale delle Comunità. Non si può quindi affermare che si tratti di «decisioni» di cui il ricorrente è destinatario o che lo riguardano «direttamente e individualmente», pur se adottate in forma di regolamento. Ad ogni modo, i termini di impugnazione non sono stati osservati.
Il Consiglio sostiene che nemmeno l'azione esperita dal ricorrente per far dichiarare la responsabilità extracontrattuale è ricevibile e ricorda che, per le controversie fra le Comunità e i loro dipendenti in materia di responsabilità extracontrattuale, i criteri elaborati nella giurisprudenza della Corte (sentenza 20 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt, Racc. 1975, pag. 1171) inducono il Consiglio a ritenere che la domanda di risarcimento non sia ricevibile per gli stessi motivi per cui andrebbe disattesa una domanda di annullamento fondata sull'art. 91 dello Statuto, come esposto in precedenza.
Per quel che riguarda la richiesta di disapplicazione, il Consiglio ritiene che un'eccezione di illegittimità fondata sull'art. 156 CEEA (art. 184 CEE) non consentirebbe di per sé di convenire in giudizio il Consiglio per il semplice fatto che questo è l'istituzione da cui emana l'atto del quale si denuncia l'illegittimità. La dichiarazione d'inapplicabilità di un regolamento a seguito di un'eccezione d'illegittimità è infatti il risultato di un procedimento incidentale e ad effetti limitati. La Corte ha già precisato che l'annullamento di una decisione individuale motivato dall'illegittimità delle decisioni generali su cui si fonda l'atto annullato incide sugli effetti della decisione generale solo entro i limiti in cui essi si manifestano nella decisione individuale annullata. Quindi, in materia statutaria, la Corte ha annullato decisioni individuali applicando l'art. 184, senza peraltro annullare le norme dello Statuto del personale che ne costituivano il fondamento giuridico (sentenza 7 giugno 1972, cause 20/71 e 32/71, Sabbatini e Bauduin, Race. 1972, pagg. 345 e 363).
punto 3
Nelle sue osservazioni sull'eccezione sollevata dal Consiglio, il ricorrente sostiene che il ricorso diretto contro detta istituzione non è una domanda d'annullamento, bensì una domanda di risarcimento. Non è certo che il ricorrente possa agire contro il Consiglio in base agli artt. 90 e 91 dello Statuto, che non possono neppure impedire, in quanto lex specialis, l'applicazione degli artt. 151 e 188, 2° comma, del Trattato CEEA. Il ricorrente può quindi fondare la sua pretesa su queste due disposizioni e, sotto questo aspetto, è superfluo pretendere che rispetti le condizioni di cui all' art. 91.
Se tuttavia si ritenesse che in qualsiasi ipotesi devono esser soddisfatte le condizioni di cui all'art. 91, n. 2, non va dimenticato che il ricorrente le ha osservate, presentando un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina avverso i regolamenti adottati dal Consiglio. Non è possibile pretendere di più dai dipendenti, che nella fase amministrativa precontenziosa non sono assistiti da avvocato. Essi devono poter presumere di agire ritualmente allorché si attengono alla lettera dello Statuto (causa 50/74, Asmussen, Race. 1975, pag. 1003). Se si esclude l'azione di risarcimento per illecito extracontrattuale nei confronti del Consiglio, in vari casi ciò significherebbe privare il dipendente di qualsiasi tutela giuridizionale relativa al risarcimento del danno patito.
Solo in via incidentale il ricorrente ha fatto valere l'inapplicabilità dei regolamenti. Le considerazioni del Consiglio circa la domanda di disapplicazione sono quindi prive di oggetto.
punto 4
Nel controricorso, la Commissione non formula obiezioni sulla ricevibilità del ricorso, per quanto la riguarda, in particolare sotto il profilo delle norme processuali di cui all'art. 91 dello Statuto del personale.
punto 5
Nella controreplica, la Commissione osserva che vi sono incoerenze nella modifica dell'atto introduttivo.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese alle udienze del 19 e 20 febbraio 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 maggio 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 12 novembre 1979, il sig. Günter Bruckner, dipendente della Commissione in servizio presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, in Italia, ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo, «lo Statuto»), un ricorso diretto contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee.
punto 2
Gli ant. 63 e 64 dello Statuto, nella versione vigente sino alla fine del 1978, stabilivano che: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi; essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio; la retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965; alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito ... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio; il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie della Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100 %».
punto 3
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il dipendente può chiedere che una parte del suo stipendio venga trasferita regolarmente o eccezionalmente in un paese diverso da quello della sua sede di servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, disponeva che questi trasferimenti dovevano venir effettuati tramite l'istituzione da cui dipendeva l'interessato e «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal FMI, che era rimasta immutata dal 1° novembre 1969 (cioè, ad esempio, 13,66 BFR per 1 DM).
punto 4
Il 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) η. 3085/78 (Gu L 369, pag 6), il quale, all'art. 1, disponeva che il testo dell'art. 63 dello Statuto è sostituito dal testo seguente:
«La retribuzione del funzionario è espressa in franche belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio.
La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio 1978.
Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall'art. 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'art. 148 del Trattato CEE e dell'art. 118 del Trattato Euratom.
Fatta salva l'applicazione degli artt. 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al secondo comma».
punto 5
L'art. 2 del regolamento recitava:
«All'allegato VII dello Statuto, l'art. 17 é sostituito dal testo seguente:
Articolo 17
1. Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni.
2.
Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello Statuto, il funzionario può:
a) fare trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l'importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio:
nella moneta dello Stato membro delle Comunità di cui è cittadino;
o nella moneta dello Stato membro delle Comunità in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico;
o nella moneta del paese in cui prestava precedentemente servizio o del paese in cui ha sede la sua istituzione, purché si tratti di un funzionario che presti servizio al di fuori del territorio delle Comunità europee;
b) far effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l'interessato debba assumersi fuori del paese della sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni;
c) essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire — a prescindere da questi trasferimenti regolari — le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra.
3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'art. 63, secondo comma, dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento e il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».
punto 6
L'art. 4 del regolamento dispone che questo entra in vigore il 1° gennaio 1979 e ch'esso è applicabile dal 1° aprile 1979.
punto 7
Il 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava pure il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086, «che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto». L'art. 1, n. 1, del regolamento fissa il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni, fra l'altro, per l'Italia a 74,3 per la Repubblica federale di Germania a 98,7.
punto 8
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il ricorrente faceva regolarmente trasferire una determinata quota del suo stipendio nella Repubblica federale di Germania, secondo il tasso di cambio vigente il 1° novembre 1969. Dall'applicazione delle nuove disposizioni di cui sopra è conseguito che, dal 1° aprile 1979, il costo dei trasferimenti effettuati, espresso in lire italiane, era aumentato di 284463 lire.
punto 9
In forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, il 21 giugno 1979 il ricorrente presentava reclamo alla Commissione avverso detto aumento del costo dei trasferimenti. Il 28 settembre 1979 la Commissione rispondeva che, da un lato, non le era possibile, senza commettere eccesso di potere, disapplicare regolamenti del Consiglio ritualmente entrati in vigore e, dall'altro, essa approvava, nella sostanza, le riforme apportate allo Statuto.
punto 10
Il ricorrente adiva quindi la Corte citando in giudizio il Consiglio e la Commissione. In sostanza egli chiede che la Corte voglia:
1) annullare le comunicazioni relative allo stipendio dei mesi di gennaio e aprile 1979, nonché delle decisioni della Commissione 12 luglio e 28 settembre 1979, adottate in seguito a reclamo, in quanto i calcoli relativi alla retribuzione sono stati in esse effettuati secondo i regolamenti del Consiglio nn. 3085/78 e 3086/78;
2) dichiarare che, dall'aprile 1979, al ricorrente spetta una retribuzione per lo meno corrispondente a quella versatagli in lire italiane fino a tutto marzo 1979, e precisamente dopo aver effettuato gli stessi trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto come fino al marzo 1979, tuttavia aumentata secondo la percentuale dell'adeguamento delle retribuzioni attuate a partire dall'aprile 1979, a norma dell'art. 65, n. 1, dello Statuto;
3) dichiarare che i regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 non possono applicarsi ai trasferimenti regolarmente effettuati dal ricorrente;
4) condannare i convenuti a risarcire il danno patrimoniale subito dal ricorrente per effetto dei regolamenti in questione, con i relativi interessi.
punto 11
Con memoria dell'11 gennaio 1980, il Consiglio ha eccepito l'irricevibilità del ricorso. Secondo il Consiglio, nell'atto introduttivo si possono ravvisare tre azioni: a) domanda di annullamento dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78, b) domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, e) domanda di disapplicazione.
punto 12
Quanto alla domanda di annullamento, il Consiglio la considera sotto due aspetti, e cioè a) come ricorso fondato sull'art. 91 dello Statuto e b) come ricorso fondato sull'art. 146 del Trattato CEEA, corrispondente all'art. 173 del Trattato CEE. Nella prima ipotesi, il ricorso sarebbe ricevibile solo se rispettasse le condizioni di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, il che non si verifica nella fattispecie. Il ricorrente non avrebbe mai presentato al Consiglio un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. D'altro canto, il Consiglio non potrebbe considerarsi l'autorità che ha il potere di nomina nei confronti del ricorrente. L'art. 91 dello Statuto ammette soltanto l'impugnazione degli atti recanti pregiudizio, che possono venir adottati solo dalla suddetta autorità.
punto 13
Nella seconda ipotesi, la domanda di annullamento non potrebbe fondarsi sull'art. 146 del Trattato CEEA. I regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 si applicano a tutto il personale delle istituzioni comunitarie. Non si potrebbe quindi sostenere che si tratta di decisioni di cui il ricorrente è destinatario oppure di decisioni che, pur se adottate in forma di regolamento, lo riguardano direttamente e individualmente. Inoltre, il ricorso non sarebbe stato proposto nel termine di due mesi dalla data della pubblicazione dei regolamenti in questione, come prescrive il 3° comma dell'art. 173.
punto 14
Nemmeno la domanda di risarcimento sarebbe ricevibile. Secondo la giurisprudenza della Corte, una siffatta azione, se scaturisce dal rapporto d'impiego tra l'interessato e l'istituzione, esulerebbe, in particolare sotto il profilo della ricevibilità, dalla sfera d'applicazione degli artt. 178 e 215 del Trattato.
punto 15
Quanto alla richiesta di disapplicare i regolamenti, essa parrebbe fondarsi sull'art. 156 del Trattato CEEA, che corrisponde all'art. 184 del Trattato CEE. Questa disposizione consente alla parte interessata di far valere dinanzi alla Corte l'impossibilità di applicare un regolamento, qualora il problema si ponga nell'ambito di una controversia che metta in causa detto regolamento, nonché di avvalersi, a questo scopo, dei mezzi di cui all'art. 173, 1° comma, del Trattato CEE. Dalla giurisprudenza della Corte si desumerebbe tuttavia che la dichiarazione d'inapplicabilità ai sensi dell'art. 184 del Trattato è il risultato di un procedimento incidentale e ad effetti limitati. La possibilità di chiedere una dichiarazione d'inapplicabilità non costituisce di per sé un mezzo d'impugnazione giurisdizionale esperibile nei confronti del Consiglio per il semplice fatto che questo è l'istituzione che ha emanato l'atto di cui viene denunciata l'illegittimità.
punto 16
A questa eccezione il ricorrente oppone che il ricorso diretto contro il Consiglio non costituisce una domanda di annullamento, ma solo una domanda di risarcimento. Nell'ipotesi in cui gli artt. 90 e 91 dello Statuto non possano disciplinare i rapporti tra il ricorrente e il Consiglio, essi non potrebbero nemmeno — come lex specialis — impedire l'applicazione degli artt. 151 e 188, 2° comma, del Trattato CEEA. Il ricorrente ritiene dunque di poter fondare le sue domande di risarcimento su detti articoli.
punto 17
Secondo il ricorrente, partendo dal presupposto che le condizioni contemplate dall'art. 90, n. 2, dello Statuto devono essere soddisfatte in qualsiasi caso, si dovrebbe ritenere che dette condizioni sono soddisfatte nel caso di specie, avendo egli proposto reclamo contro i regolamenti del Consiglio rivolgendosi all'autorità che ha il potere di nomina. Gli argomenti del Consiglio sarebbero contraddittori in quanto mirano ad escludere l'applicazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto per la domanda di annullamento, mentre tendono a farli applicare per la domanda di risarcimento. Il ricorrente chiederebbe la disapplicazione dei regolamenti solo in via incidentale.
punto 18
L'eccezione del Consiglio va accolta. La domanda di annullamento dei regolamenti del Consiglio nn. 3085/78 e 3086/78 non è ricevibile in quanto i regolamenti in questione si applicano erga omnes e non possono venir assimilati a decisioni che, pur se adottate in forma di regolamento, riguardino direttamente e individualmente il ricorrente. Inoltre, pur nell'ipotesi in cui detta azione esperita contro il Consiglio fosse ricevibile sotto questo profilo, essa risulterebbe comunque irricevibile nella fattispecie perché tardiva, giacché non è stata promossa entro i termini prescritti dall'art. 173, 3° comma, del Trattato CEE, che corrisponde all'art. 146, 3° comma, del Trattato CEE.
punto 19
Con la sua domanda di risarcimento il ricorrente vuol giungere esattamente allo stesso risultato che avrebbe ottenuto con l'annullamento di detti regolamenti. La Corte ha ripetutamente affermato, fra l'altro nella sentenza 15 dicembre 1966 (Schreckenberg, 59/65, Racc. pag. 733), che, se è possibile esperire un'azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente però di aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale. La domanda di risarcimento è perciò irricevibile.
punto 20
Stando così le cose, il ricorso, in quanto promosso contro il Consiglio, è irricevibile.
punto 21
La Commissione non contesta la ricevibilità del ricorso, in quanto promosso nei suoi confronti. L'esame del merito sarà quindi effettuato nel corso normale del procedimento.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 22
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 23
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del suddetto regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese incontrate dall'istituzione restano a carico di questa.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) In quanto promosso nei confronti del Consiglio, il ricorso è irricevibile.
2) Il ricorrente e il Consiglio sopporteranno le spese rispettivamente incontrate.
Firme
Bosco
O'Keeffe
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 novembre 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
G. Bosco