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Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attivita' aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di cui:

  1. a) lire 20 miliardi per la costruzione dei nuovi aeroporti di Napoli, della Sicilia sud-occidentale (Agrigento) e di Firenze;

  2. b) lire 15 miliardi per il completamento, ai fini dell'attivita' aerea civile, di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e per il completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda.

2. Le somme predette saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione di lire 3.000 milioni nel 1971, lire 6000 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975, lire 5.000 milioni nel 1976 e lire 3.000 milioni nel 1977.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati secondo un programma approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Ministro per i lavori pubblici per quanto attiene all'ubicazione delle aree da destinare all'esecuzione delle opere programmate, e sentita una commissione parlamentare composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere.

4. Per la definizione del programma le regioni possono formulare proposte non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. Per la progettazione e costruzione degli aeroporti e per il completamento delle opere previste dal precedente articolo, si osservano le norme di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 141.

2. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di intesa con quello della difesa.

Art. 3

1. La costruzione degli aeroporti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 puo' essere affidata in concessione a un'ente pubblico o a una societa' a prevalente capitale pubblico.

2. L'affidamento in concessione dei lavori di costruzione viene disposto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze ed e' disciplinato da apposita convenzione da approvarsi con lo stesso decreto di concessione o con decreto successivo.

Art. 4

1. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere approvate.

2. Gli enti e le societa' concessionarie provvedono direttamente alle operazioni di esproprio sulla base dei piani approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

3. L'indicazione delle indennita' offerte, prevista dallo articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e determinate ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, deve essere fatta sulla base di stime eseguite dagli uffici tecnici erariali che sostituiscono, a tutti gli effetti, le perizie previste dall'articolo 32 della citata legge n. 2359.

Art. 5

1. Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti ed ai relativi impianti dovra' essere realizzata d'intesa tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e quello della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilita' al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile.

Art. 6

1. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile puo' affidare a docenti universitari ed a liberi professionisti, incarichi di studio e di progettazione delle opere necessarie per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1.

2. Il compenso per gli incarichi e' corrisposto nella misura prevista dal disciplinare tipo per il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti, approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1966.

Art. 8

1. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 si provvede con i fondi indicati nell'articolo 1.

2. I relativi ordini di accreditamento possono essere emessi anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore.

Art. 9

1. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile direzione generale dell'aviazione civile, puo' assumere per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio, purche' tale impegno non superi, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi e purche' gli impegni non superino le autorizzazioni di spesa indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 1.

2. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno riportate all'esercizio successivo.

3. Eventuali economie conseguite negli stanziamenti, dopo la costruzione o il completamento degli aeroporti indicati nell'articolo 1, potranno essere utilizzate per il finanziamento di opere da eseguire in altro aeroporto per la realizzazione del programma.

Art. 10

1. All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

2. All'onere di lire 658 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge, per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - VIGLIANESI - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI - TANASSI - LAURICELLA
Visto il Guardasigilli: COLOMBO