Sez. L, Sentenza n. 11716 del 26/05/2014 (Rv. 630971 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO | Cassazione con rinvio - Principio di diritto - Vincolo per il giudice di rinvio e per la Corte di cassazione nuovamente investita nello stesso procedimento - Portata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO
Il principio della vincolatività , sia per il giudice di rinvio sia per la stessa Corte di cassazione, che sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio, del principio di diritto enunciato in sede rescindente presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute reiteratamente al giudizio di legittimità e non opera con riguardo ad un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)