Sez. U, Sentenza n. 23287 del 18/11/2010 (Rv. 615051 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Norme applicabili - Legge professionale - Necessità - Assenza di disciplina - Applicabilità delle norme della procedura civile - Sussistenza - Applicabilità - Norme della procedura penale - Richiamo espresso - Necessità - Conseguenze - Competenza territoriale - Disciplina dettata dalla legge professionale - Applicabilità di altre norme - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, in via integrativa quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; pertanto, disponendo specificatamente la legge professionale quanto alla competenza territoriale disciplinare (art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; art. 1 del d. lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597) relativamente all'avvocato componente del Consiglio dell'ordine, non è possibile procedere né all'applicazione delle norme del processo civile sulla modificazione della competenza per ragioni di connessione, né, a maggior ragione, di quelle della procedura penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 28/05/1947 num. 597 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)