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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12591 del 25/06/2020 (Rv. 658045 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Decisione di primo grado - Accoglimento dell'eccezione preliminare del contribuente - Appello dell'Amministrazione limitatamente alla questione preliminare - Rinuncia alla pretesa tributaria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658045-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione soccombente, che impugni la sentenza di primo grado sulla sola questione preliminare (nella specie, infondatezza della violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973), non rinuncia a far valere nel merito la pretesa tributaria, atteso che l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 va riferito solo all'appellato e non anche all'appellante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)