Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno
Testo in vigore al
Art. 21
1. Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da Associazioni o comunioni di particolari la proprieta' di alberi su terre comuni, la promiscuita' sara' sciolta nel modo seguente:
2. Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al Comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.
3. Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del Comune.
4. Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sara' pari al valore del diritto ceduto dal Comune.
5. Le stesse norme saranno adottate quando la proprieta' degli alberi appartenga al Comune, ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprieta' del suolo.
Art. 22
1. Quando la proprieta' degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti si fara' luogo alla divisione delle terre col Comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporra' un canone a favore del Comune a norma del primo comma dell'art. 7 della legge.
Art. 23
1. Non sara' considerata come causa di promiscuita' la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed e' vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al Comune un canone da stabilirsi dal Commissario.
2. Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantita' di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potra' far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.
Art. 24
1. Qualora piu' Comuni, frazioni od Associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprieta', si procedera' anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ed all'assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.
Capo IV. Legittimazione e reintegra delle occupazioni.
Art. 25
1. Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo, ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione.
Art. 26
1. Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924 n. 751, in conformita' a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno pero' fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.
Art. 27
1. L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sara' accertato da un perito nominato dal Commissario regionale.
2. Il perito fara' l'elenco dei concessionari; identifichera' le quote possedute; distinguera' i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporra' i nuovi canoni.
3. Il Commissario provvedera' alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.
Art. 28
1. Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della legge, ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il Commissario provvedera' a norma dell'art. 29 della legge.
2. Lo stesso avra' luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano piu' applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato art. 13 della legge, ed abbiano adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli.
Art. 29
1. Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procedera' anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potra' supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.
2. Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rilevera' tutti i possessi privati in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguera' i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigera' uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdottevi e fara' la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accertera' pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune od all'Associazione agraria.
Art. 30
1. Gli atti istruttori cosi' formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporra' il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agl'interessati ai termini dell'art. 15 del regolamento.
2. Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.
3. I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.
4. Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16.
Art. 31
1. Il Commissario provvedera' a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siausi presentate opposizioni ne domande di legittimazione sara' ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformita' alla perizia depositata.
2. Lo stesso avra' luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.
3. In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potra', in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.
Art. 32
1. Lo stesso procedimento si adottera' per la sistemazione delle quote dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore.
Art. 33
1. I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione restera' vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa.
Titolo II
Capo I. Piani di massima e destinazione delle terre.
Art. 34
1. Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuita', di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formera' il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al Comune od all'Associazione agraria e di quelli gia' in precedenza da loro posseduti.
2. Se pero' le circostanze lo rendano opportuno, potra' disporsi, col consenso del Ministero dell'economia nazionale, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in possesso dell'Ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'Ente medesimo, ferma restando la ripartizione gia' eseguita.
Art. 35
1. Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consistera' nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge.
2. Esso sara' eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sara' redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curera' la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'Associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provochera' l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, n. 1071, e potra', ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.
3. Il Podesta' del Comune od i rappresentanti dell'Associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al Consiglio provinciale dell'economia.
4. Il Consiglio potra' introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputera' necessarie.
Art. 36
1. Il piano approvato o modificato sara' trasmesso con la deliberazione del Consiglio al Commissario regionale, il quale emettera' il provvedimento di cui all'art. 14 della legge.
Art. 37
1. Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico dei Comuni o delle Associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il Commissario potra' essere autorizzato dal Ministero dell'economia nazionale ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.
Art. 38
1. I piani di massima approvati dai Commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.
Art. 39
1. Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potra' anche proporre al Ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Il Ministero dell'economia nazionale provvedera' sentito il parere del Commissario regionale.
Art. 40
1. Salva diversa disposizione del Ministro per l'economia nazionale, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali e' stato emesso decreto di alienabilita' anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei Comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.
Art. 41
1. Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalita' degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterra' la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'economia nazionale potra' stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.