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Sez. 2, Sentenza n. 22005 del 27/06/2026 (Rv. 679149-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Convocazione dell'assemblea condominiale ad opera di persona non qualificata - Amministratore cessato perché dimissionario - Attività esulante dalla previsione dell’art. 1129, comma 8, c.c. - Annullabilità della relativa deliberazione - Sanabilità - Esclusione - Inderogabilità dell’art. 1129, comma 8, c.c. e dell’art. 66 disp. att. c.c.. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679149-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA

In tema di condominio, la convocazione dell'assemblea ad opera di persona non qualificata, in particolare dell'amministratore cessato perché dimissionario, esula dai poteri attribuiti allo stesso dall'art. 1129, comma 8, c.c., cosicché tale convocazione, ove non si tratti di attività urgente e perciò indifferibile, dà luogo a una deliberazione contraria alla legge e annullabile se impugnata nel termine ex art. 1137 c.c., senza che tale vizio sia sanabile per effetto della consapevolezza dei condomini di essere rappresentati dall'ex amministratore o per la "conferma" da parte loro del ruolo del predetto, attesa l'inderogabilità della disciplina dettata dall'art. 1129, comma 8, c.c., nonché di quella sulla convocazione dell'assemblea, stabilita dall'art. 66 disp. att. c.c..

Cod. Civ. art. 1129 com. 8, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138 com. 4, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)