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Sez. 1, Sentenza n. 8238 del 08/04/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160649 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - VIOLAZIONE PIÙ GRAVE - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE MAGGIORE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA PENA CONCRETA RITENUTA DAL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160649-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - VIOLAZIONE PIÙ GRAVE - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE MAGGIORE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA PENA CONCRETA RITENUTA DAL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE.*

In tema di continuazione tra reati deve ritenersi violazione più grave, sulla base della cui pena è da calcolare l'aumento per la riunione dei reati cosiddetti "satelliti", non quella del reato che viene astrattamente sanzionato da pena edittale maggiore, bensì quella del reato per punire il quale il giudice ritiene di applicare la pena più elevata, dopo aver tenuto conto dei criteri di cui allo art. 133 cod. pen. e degli aumenti o delle diminuzioni eventualmente derivanti dal riconoscimento di circostanze aggravanti o attenuanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)