Sez. 3, Sentenza n. 39 del 08/01/1972 (Rv. 355714 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - NECESSITA - PREVALENZA D'UNA CONDOTTA SULL'ALTRA OD EQUIVALENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - NECESSITA - PREVALENZA D'UNA CONDOTTA SULL'ALTRA OD EQUIVALENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice del merito - al fine di stabilire, nei contratti con prestazioni corrispettive, da quale parte stia l'inadempimento colpevole - non deve limitarsi ad esaminare le inadempienze di uno solo dei contraenti, ma deve procedere a una valutazione necessariamente comparativa della condotta di entrambi i contraenti, per accertare la sussistenza delle dedotte inadempienze ed apprezzarne l'effettiva gravita ed efficienza causale di fronte alla finalita economica complessiva del negozio ed alla conseguente influenza sulla sorte del contratto. Il giudizio sulla prevalenza dell'inadempimento di uno dei contraenti rispetto a quello dell'altro o sull'equivalenza dei contrapposti inadempimenti compete al giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, sempre che sia sorretto da motivazione sufficiente, logica ed esente da errori di diritto. (Conf 3404'68; mass n 336472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)