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Sez. 4, Sentenza n. 3507 del 07/11/1979 Ud. (dep. 13/03/1980) Rv. 144649 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - PERIZIA - AMMISSIONE E VALUTAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144649-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - PERIZIA - AMMISSIONE E VALUTAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La ammissione della perizia e la sua valutazione costituiscono giudizio di fatto riservato esclusivamente al giudice di merito. Tale giudizio non e, quindi, censurabile in Sede di legittimita se non per difetto di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)