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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 98 del 1993

Decisione
decisa il 1993-03-08, depositata il 1993-03-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:98
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19283

  • Ordinanza di correzione di errori materiali contenuti nella sent. n. 401/1992.
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Parametri

  • art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, dipendente dalla riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima; Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che, nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, sia corretto il seguente errore materiale: 1) nel "Considerato in diritto", al punto 2), nel secondo periodo le parole "In proposito è opportuno premettere" sono sostituite dalle seguenti: "Per quel che riguarda il riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, va rilevato". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze