Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 98 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19283
- Ordinanza di correzione di errori materiali contenuti nella sent. n. 401/1992.
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Parametri
- art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, dipendente dalla riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che, nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, sia corretto il seguente errore materiale:
1) nel "Considerato in diritto", al punto 2), nel secondo periodo le parole "In proposito è opportuno premettere" sono sostituite dalle seguenti: "Per quel che riguarda il riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, va rilevato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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