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Sez. 1, Sentenza n. 23049 del 06/03/2002 Ud. (dep. 14/06/2002) Rv. 221652 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | G.i.p. ritenutosi incompatibile a tenerla - Provvedimento di rinvio dell'udienza - Legittimità ed efficacia - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221652-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE

Qualora il giudice delle indagini preliminari si ritenga incompatibile a tenere, a norma dell'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen., l'udienza preliminare, legittimamente la rinvia, in quanto l'incompatibilità opera in relazione ad attività e provvedimenti di natura giurisdizionale decisoria e non già con riguardo a provvedimenti meramente ordinatori che non incidono sul merito delle questioni oggetto del giudizio, e il provvedimento di fissazione della nuova udienza è efficace indipendentemente dalla circostanza che non sia ancora intervenuta la decisione del presidente del tribunale in ordine alla dichiarazione di astensione determinata dalla causa di incompatibilità, atteso che esso non può considerarsi "atto del procedimento" ai sensi dell'art. 42, comma 1, stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)