Sez. 3, Sentenza n. 4071 del 12/02/1988 Ud. (dep. 30/03/1988) Rv. 178031 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - ABUSI COMMESSI DOPO L'1 OTTOBRE 1983 - NON SANATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA - REGIME APPLICABILE - RAGIONE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - ABUSI COMMESSI DOPO L'1 OTTOBRE 1983 - NON SANATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA - REGIME APPLICABILE - RAGIONE.*
La concessione in sanatoria per le opere conformi alle norme urbanistiche, con conseguente Estinzione del reato, è stato introdotta e disciplinata, come disposizione di carattere generale, dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, e, precisamente dall'art. 13, secondo il quale la verifica di conformità ed il pagamento della sanzione costituiscono presupposti obbligatori del rilascio della concessione in sanatoria, e questa è considerata la via obbligata della Estinzione del reato, ai sensi del successivo art. 22; non appare dubbio, pertanto, che per gli abusi edilizi consumati nel vigore della legge suindicata, come per quelli commessi dopo l'1 ottobre 1983, data finale degli abusi suscettibili di condono e non sanati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, sebbene difetti una norma transitoria sulla disciplina relativa a questi ultimi, la concessione in sanatoria vada rilasciata nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 13.*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)