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Sez. 3 - , Sentenza n. 19510 del 04/08/2017 (Rv. 645388 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Corte di cassazione - Presupposti - Omessa descrizione di un motivo di ricorso poi valutato e deciso - Rilevanza ai fini della revocazione – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645388-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 391-bis c.p.c., proposto da un Consorzio di bonifica, nella parte in cui lamentava l'omesso esame dei motivi, originariamente dedotti in sede di legittimità, relativi alla violazione delle norme sulla prova della proprietà o della titolarità di un diritto reale su un canale, evidenziando che la sentenza impugnata aveva affermato che il dovere di manutenzione dell’ente si correlava alla accertata assunzione della custodia e della gestione di fatto del corso d’acqua, con conseguente irrilevanza della decisione sul diritto di proprietà o altro diritto reale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)