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Sez. L, Sentenza n. 34018 del 05/12/2023 (Rv. 669559 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016 provenienti da graduatorie ad esaurimento - Art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - Interpretazione - Formazione di distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso con riferimento a ciascun ambito territoriale.
Stato
decisa il 2023-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669559-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

L'art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - ove è previsto, con riferimento ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti da graduatorie ad esaurimento, che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" - va interpretato, avuto anche riguardo all'"Allegato 1" al predetto c.c.n.i. - il quale dispone, tra l'altro, che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto" e che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" -, nel senso che l'assegnazione delle cattedre consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito.

Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 08/04/2016 art. 6, Contr. Coll. 08/04/2016 all. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)