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Sez. 2, Sentenza n. 6186 del 16/06/1972 Ud. (dep. 04/10/1972) Rv. 121995 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - EFFETTI DELLA ELEZIONE NEL PROCEDIMENTO IN CUI VIENE FATTA, UNITARIAMENTE CONSIDERATO - SUCCESSIVA RIUNIONE DI GIUDIZI - VALIDITA DELLA ELEZIONE FATTA IN UNO DEI GIUDIZI RIUNITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121995-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - EFFETTI DELLA ELEZIONE NEL PROCEDIMENTO IN CUI VIENE FATTA, UNITARIAMENTE CONSIDERATO - SUCCESSIVA RIUNIONE DI GIUDIZI - VALIDITA DELLA ELEZIONE FATTA IN UNO DEI GIUDIZI RIUNITI - FATTISPECIE.*

La elezione di domicilio per le notificazioni concerne il procedimento in cui viene fatta, indipendentemente dallo sviluppo successivo dello stesso, e quindi, ai fini della validita delle notificazioni, occorre avere riguardo alla unicita del procedimento e non gia ai reati che ne formano oggetto. Pertanto e valida la notificazione del decreto di citazione per il dibattimento di appello su procedimenti riuniti, notificazione eseguita all'imputato libero presso il domicilio da lui eletto in uno dei due procedimenti che successivamente vennero riuniti, ed e irrilevante che, posteriormente a tale notificazione e prima del dibattimento di appello, l'imputato venga a trovarsi detenuto per altra causa, giacche, dal momento della riunione, il processo e unico a tutti gli effetti processuali e, quindi, anche ai fini delle notificazioni. (V 103978, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)