Sez. 2, Ordinanza n. 680 del 12/03/1974 Cc. (dep. 06/09/1974) Rv. 127884 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESTREMI - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEI SOLI ELEMENTI SU CUI SI FONDA IL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - SUFFICIENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESTREMI - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEI SOLI ELEMENTI SU CUI SI FONDA IL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - SUFFICIENZA.*
Il giudice del merito e obbligato non gia a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettare dalle parti, ma, dopo aver considerato le une e le altre nel loro complesso, a indicare -ai fini di una corretta motivazione- i soli elementi su cui si fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito quei diversi rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)