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Sez. 1, Sentenza n. 6169 del 30/11/1995 Cc. (dep. 19/01/1996) Rv. 203354 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Riabilitazione - Pendenza di procedimenti penali - Accertamento e valutazione dell'esito degli stessi - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203354-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere

In tema di misure di prevenzione, se pure la sola pendenza di procedimenti penali a carico dell'interessato non costituisce ostacolo alla riabilitazione, purtuttavia l'esito di tali procedimenti assume rilievo al fine di verificare se costui abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta ai sensi dell'art. 15 legge 3 agosto 1988, n. 327; dall'accertamento di eventuali condanne, infatti, conseguirebbe l'obbligo del giudice di spiegare le ragioni per le quali, atteso il "vissuto" del sottoposto alle misure di prevenzione, ritiene compatibile con la prova di costante ed effettiva buona condotta l'affermazione di una sua responsabilità penale. (Alla stregua di detto principio la Corte ha annullato per vizio della motivazione il provvedimento che disponeva la riabilitazione di un soggetto, già sottoposto alla misura di prevenzione, in quanto il giudice di merito non aveva indicato se le denunce che risultavano a suo carico fossero o meno sfociate in sentenze di condanna, limitandosi ad astrattamente affermarne la regolarità della condotta).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)