Sez. 3, Sentenza n. 7493 del 08/07/1993 (Rv. 483054 - 01)
Responsabilità civile - Causalità (nesso di) | Seduzione con promessa di matrimonio - Attività dolosa dell'uomo - Necessità - Nesso causale fra promessa e "traditio corporis" - Accertamento di fatto - Elementi indiziari e prove presuntive - Valutazione - Criteri.
Responsabilità civile - Causalità (nesso di)
Con riferimento alla responsabilità del seduttore con promessa di matrimonio, occorre una vera e propria attività dolosa, nel senso contrattualistico del termine, da parte dell'uomo, intesa a far credere alla serietà della promessa o a vincere la ritrosia o il pudore della donna e a determinarne la volontà, e tale da stabilire un nesso causale tra la promessa e la "traditio corporis", da parte della donna: l'accertamento di tale requisito involge una valutazione di fatto per la quale il giudice può avvalersi di elementi indiziari e prove presuntive, occorrendo però che l'indagine presuntiva sia basata su elementi particolarmente gravi e concordanti, da valutarsi anche in relazione alle condizioni ambientali e culturali dei soggetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)