Sez. L - , Sentenza n. 25168 del 08/10/2019 (Rv. 655385 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Colpa grave - Equiparazione al dolo - Conseguenze - Risarcibilità dei danni prevedibili e non prevedibili - Configurabilità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di inadempimento contrattuale, poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, l'imputabilità va estesa anche ai danni imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che il lavoratore, coscientemente inadempiente all'obbligo di informare il datore di lavoro sulle caratteristiche della società cui era stata affidata in subappalto l'esecuzione di determinati lavori, fosse tenuto a risarcire i danni conseguenti all'inadempimento della subappaltatrice, perché imprevedibili in difetto di prova della inaffidabilità della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)