Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009 (Rv. 607580 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Sentenza emessa dal giudice di pace in sede di revocazione di una propria sentenza pronunciata secondo equità anteriormente alla novellazione dell'art. 339 cod. proc. civ., per effetto del d.lgs. n. 40 del 2006 - Emanazione della sentenza sulla domanda di revocazione successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo del cit. art. 339, terzo comma - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appello - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La sentenza pronunciata dal giudice di pace in sede di revocazione avverso una propria sentenza, resa, anteriormente alla novellazione dell'art. 339 cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in una causa decisa secondo equità, ove sia stata emanata dopo l'entrata in vigore del nuovo testo del citato art. 339, terzo comma, è impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (come verificatosi nella specie).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 400, Cod. Proc. Civ. art. 402, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)