Sez. 2, Sentenza n. 5238 del 29/07/1983 (Rv. 430115 - 01)
MEDIAZIONE - LEGGI SPECIALI - MEDIATORE PROFESSIONALE MARITTIMO - ISCRIZIONE NEI RELATIVI RUOLI PROFESSIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 478 DEL 1968 - NECESSITÀ - ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA IN MANCANZA DI TALE ISCRIZIONE - DIRITTO AL COMPENSO - INSUSSISTENZA.*
MEDIAZIONE - LEGGI SPECIALI - MEDIATORE PROFESSIONALE MARITTIMO - ISCRIZIONE NEI RELATIVI RUOLI PROFESSIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 478 DEL 1968 - NECESSITÀ - ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA IN MANCANZA DI TALE ISCRIZIONE - DIRITTO AL COMPENSO - INSUSSISTENZA.*
La legge 12 marzo 1968 n. 478, sulla disciplina dei mediatori professionali marittimi, la quale subordina l'iscrizione nei relativi ruoli professionali al possesso di determinati requisiti ed al superamento di esame, secondo modalità da fissare con apposito regolamento di esecuzione, salva l'iscrizione di diritto nei ruoli medesimi dei mediatori marittimi già iscritti nell'albo dei mediatori professionali comuni di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 253, comporta, per il periodo intercorrente fra la sua entrata in vigore e l'entrata in vigore del suddetto regolamento di esecuzione (emanato con d.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66), che la professione di mediatore marittimo resta riservata agli iscritti nell'albo di cui alla menzionata legge del 1958, con la conseguenza che l'attività di mediazione svolta da soggetti diversi, in quanto priva dell'indefettibile presupposto della iscrizione del ruolo professionale prescritto dalla legge del 1968, non dà Azione per il pagamento del compenso (art. 2231 cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Legge 21/03/1958 num. 253, Legge 12/03/1968 num. 478 art. 1, Legge 12/03/1968 num. 478 art. 7, Legge 12/03/1968 num. 478 art. 9, Legge 12/03/1968 num. 478 art. 10, Legge 12/03/1968 num. 478 art. 25, Legge 12/03/1968 num. 478 art. 26, DPR 04/01/1973 num. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)