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Sez. 3 - , Sentenza n. 36638 del 25/11/2021 (Rv. 663298 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO | Giudizio civile di danno - Giudicato penale di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - Efficacia - Esclusione - Conseguenze
Stato
decisa il 2021-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663298-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO

L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)