Sez. 1, Sentenza n. 2872 del 06/09/1968 (Rv. 335574 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - ESECUTIVI - CONTENUTO.*
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - ESECUTIVI - CONTENUTO.*
Il principio per cui un regolamento di esecuzione non puo contenere norme che superino la necessita di dare attuazione alla legge cui si riferiscano, o, addirittura, siano contrarie alla legge medesima, ad altra legge od ai principi generali dell'ordinamento giuridico, non significa affatto che ai sensi dell'art. 1 legge 31 gennaio 1926 n.100 - per questa parte tuttora in vigore - esso regolamento non possa contenere sia le norme secondarie derivabili per via di interpretazione o di deduzione, dalle norme primarie poste dalla legge(norme secondarie infra legem), sia norme nuove di carattere complementare od integrative (norme secondarie extra o praeter legem) e neppure che una deroga alla legge (sempre che non si tratti di principi costituzionali) debba considerarsi rigorosamente esclusa quando possa fondarsi, invece, sulla premessa di una delega da parte del legislatore. (V. N. 1672-66, mass. N. 323271).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 87, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 31/01/1926 num. 100 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)