diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 17632 del 03/06/2026 (Rv. 679195-01)

CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Danni cagionati dalla fauna selvatica - Indennizzo previsto dall'art. 17 della l.r. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 - Presupposti - Comma 3-ter, introdotto dall’art. 10 della l.r. n. 9 del 2022 - Natura - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze - Indennizzabilità dei danni arrecati da specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia - Esclusione. RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679195-01

CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE

L'indennizzo previsto dall'art. 17 della l.r. Emilia Romagna n. 8 del 1994, per i danni cagionati da fauna selvatica, presuppone la ricorrenza delle condizioni espressamente individuate dalla citata disposizione, che limitano l'intervento regionale a specifici ambiti territoriali e tipologie faunistiche; conseguentemente, in forza del comma 3-ter dell'art. 17, introdotto dall'art. 10 della l.r. n. 9 del 2022, in quanto norma di interpretazione autentica applicabile anche ai giudizi pendenti, non possono essere indennizzati, tramite il fondo regionale, i danni arrecati da specie cacciabili (nella specie, cinghiali) in zone in cui è consentita la caccia.

Legge Reg. Emilia-Romagna 15/02/1994 num. 8 art. 17 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Emilia-Romagna 28/07/2022 num. 9 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)