Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70
Testo in vigore al
Titolo II. Organizzazione del lavoro
Art. 4 Programmazione, organizzazione del lavoro e standard di produttivita'
1. La programmazione e l'organizzazione del lavoro presso i singoli enti saranno finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttivita' e di efficienza specie mediante l'accrescimento della professionalita' degli addetti. A tal fine sara' favorita la adozione di modelli organizzativi basati anche sul lavoro di gruppo e sull'apporto delle varie componenti di professionalita', tecniche ed amministrative, che si configurino come centri di responsabilita' di prodotto ai quali possa essere fatto riferimento sia in fase di pianificazione del lavoro che in sede di verifica della produttivita'. In ogni caso sara' tenuto conto delle peculiarita' connesse alla specifica attivita' dell'ente.
2. La contrattazione articolata determinera' ad ogni effetto standard di produttivita', individuando i relativi indici, riferiti agli aspetti quali-quantitativi, e le fasce di produttivita' per la rilevazione del rendimento.
Art. 5 Definizione di nuove posizioni di lavoro
1. Gli enti,sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati.
2. Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 6 Formazione e qualificazione professionale
1. Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi sono formulati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altri enti.
2. In rapporto alle specifiche professionalita' possono essere costituite tra gli enti interessati strutture di coordinamento delle predette attivita', allo scopo anche di favorire la mobilita' prevista dall'art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
3. In sede di contrattazione articolata sara' disciplinata la partecipazione a convegni di studio, corsi di specializzazione e attivita' scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, prevedendo le condizioni e i limiti.
Art. 7 Incarichi di docenza per corsi di formazione e qualificazione professionale
1. Gli enti, per incarichi di docenza nei corsi di formazione e qualificazione del personale che richiedano il ricorso a specifiche professionalita' non presenti nelle rispettive strutture organizzative, possono avvalersi dell'apporto di collaborazioni esterne da parte di esperti nelle discipline tecnico-amministrative, scientifiche e organizzative appartenenti ad altri settori della pubblica amministrazione ovvero operanti nel campo privatistico, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. Gli incarichi professionali, limitati a singoli corsi, vengono conferiti dal competente organo di amministrazione che determina i relativi compensi.
Art. 8 Mobilita' del personale
1. Per la concreta attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in materia di trasferimenti a domanda, ciascun ente comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli altri enti destinatari della citata legge i posti a tal fine disponibili in organico, distinti per ruolo, qualifica ed unita' funzionale.
2. I provvedimenti in ordine all'immissione in servizio sono adottati, sentita la commissione del personale e subordinatamente all'assenso dell'ente di provenienza, a seguito di valutazione delle domande effettuata con riguardo alla competenza ed esperienza in settori di lavoro similari, alla situazione di famiglia, all'anzianita' di servizio, all'assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente.
3. Nell'ipotesi che si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto e' formata apposita graduatoria con riferimento ai criteri sopraindicati.
4. E' data precedenza assoluta ai dipendenti degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma tra cui le leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833.
5. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso di attuazione nell'ambito di singoli enti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
6. Al personale assegnato a sede diversa da quella richiesta compete il trattamento di trasferimento.
7. Nel caso di trasferimento di funzioni da un ente all'altro dovra' essere previsto anche il passaggio del personale del ruolo professionale facente parte delle connesse strutture.
Art. 9 Orario di lavoro
1. L'articolazione dell'orario e dei turni di lavoro e' finalizzata all'ottimale utilizzazione delle strutture ed alla piu' razionale distribuzione del personale in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza secondo criteri e modelli organizzativi predeterminati. A tali fini, per gli enti di ricerca l'orario di lavoro si articola, di regola, in 8 ore giornaliere e in turni.
2. Per contingenti ed improvvise esigenze di servizio l'orario di lavoro puo' essere eccezionalmente modificato in via temporanea per singoli dipendenti o per specifici settori. Ove tale modificazione comporti nel corso della settimana in cui e' intervenuta prestazioni lavorative oltre le 40 ore il dipendente ha diritto ad un riposo compensativo di durata pari all'eccedenza, da fruire normalmente non oltre la settimana immediatamente successiva.
3. Qualora per esigenze dell'amministrazione il dipendente debba prestare servizio in un giorno festivo ha diritto ad un riposo compensativo entro la settimana successiva.
4. Per servizi aperti al pubblico, servizi connessi alle comunita', servizi di elaborazione automatizzata dei dati nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale e ottimale utilizzazione degli impianti e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali sono istituiti turni obbligatori, anche festivi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne.
5. Particolari orari di servizio potranno essere previsti per l'espletamento di attivita' esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali.
6. La contrattazione articolata disciplinera' apposite pause, da computare a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, la cui durata massima non potra' eccedere complessivamente le 3 ore settimanali per lavorazioni che richiedano turni prolungati o avvicendati o a ciclo continuo.
7. La scrupolosa osservanza da parte del personale dipendente dell'orario di lavoro e' garantita attraverso sistemi obiettivi e uniformi di controllo da stabilire in sede di contrattazione articolata.
8. Gli enti, compatibilmente con le esigenze di lavoro e con la funzionalita' degli uffici aperti al pubblico, possono consentire ai singoli dipendenti di praticare, secondo criteri prestabiliti, particolari orari di servizio; l'eventuale minore orario di lavoro effettuato nella settimana deve essere recuperato possibilmente nel corso del mese.
Art. 10 Igiene e sicurezza del lavoro
1. Gli enti provvedono, nel quadro della legislazione vigente e in un'ottica consona alle attuali problematiche, all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sulla igiene e la sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto le esigenze peculiari dei settori della ricerca scientifica e degli altri settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio.
2. Gli enti di ricerca adegueranno costantemente le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ai risultati delle ricerche svolte sulla sicurezza e l'affidabilita' degli impianti e dei processi produttivi. Provvederanno altresi' ad istituire appositi corsi di addestramento e di informazione per il personale nelle predette materie e, anche in aderenza ai loro fini istituzionali, si faranno promotori delle modifiche e delle integrazioni dell'attuale normativa.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno adottati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 11 Servizi sociali
1. Per i dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore a 8 ore con intervallo non superiore alle 2 ore puo' essere istituito un servizio di mensa, basato su consumazioni non eccedenti quelle standard per tale tipo di servizio che sara' affidato a terzi in regime convenzionale, salvo che l'ente non ritenga di provvedervi direttamente.
2. Per gruppi di dipendenti che debbano raggiungere posti di lavoro situati in localita' decentrate rispetto ai centri abitati non adeguatamente servite da mezzi di trasporto pubblico e per particolari esigenze derivanti dalla razionale organizzazione del lavoro in rapporto alla dislocazione territoriale degli uffici, possono essere altresi' previsti servizi di trasporto collettivo.
3. A carico del personale e' posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere.
4. La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi.
Titolo III. Norme sullo stato giuridico del personale
Art. 12 Rapporti di lavoro a tempo definito
1. Per specifici, settori di attivita' ed in relazione a particolari modalita' di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con la contrattazione articolata.
2. Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennita'integrativa speciale e delle altre, competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.
3. Con tale tipo di rapporto e' incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego.
4. Al personale in servizio e' consentito di optare, nel limite dei posti di cui, sopra e compatibile con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito.
5. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e - per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo - il trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della retribuzione rapportata all'orario di 40 ore settimanali riducendo, per i periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.
6. L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con legge quadro.
7. L'assetto definitivo di tale personale sara' determinato in sede di successivo rinnovo del presente accordo.
Art. 13 Mansionario e livelli differenziati di professionalita'
1. Alla declaratoria delle mansioni relative alle singole qualifiche prevista dall'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono apportate le modifiche e integrazioni di cui all'allegato n. 1 al presente accordo.
2. Le posizioni di lavoro relative ai livelli differenziati di professionalita', agli incarichi di coordinamento e alle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento, specificate nel predetto allegato, non possono superare complessivamente i limiti di un contingente massimo del 20% della dotazione organica del personale dell'ente
3. Con la contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione alle esigenze funzionali e all'organizzazione del lavoro, i contingenti per ciascun ente, nei limiti di cui al precedente comma, e le modalita' di ripartizione del contingente stesso fra le varie qualifiche.
Art. 14 Esercizio delle mansioni
1. L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, fermo restando che in tale ambito possono essergli assegnate anche mansioni diverse da quelle normalmente svolte.
2. Le mansioni proprie di ogni qualifica comprendono, oltre a quelle specificate nella relativa declaratoria, anche gli adempimenti riferibili a qualifiche corrispondenti di altro ruolo ovvero immediatamente inferiori o superiori, dello stesso o di diverso ruolo, purche' rivestano carattere accessorio e/o strumentale, siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e l'organizzazione del lavoro non ne consenta l'attribuzione ad altri dipendenti.
3. In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale l'impiegato puo' essere adibito a mansioni proprie di una qualifica diversa per non piu' di 90 giorni anche non continuativi nel periodo di un anno, senza diritto a maggiorazioni del trattamento economico.
4. I funzionari preposti alle singole unita' organiche sono responsabili dell'impiego del personale in conformita' alle disposizioni di cui sopra.
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1987, N.267.
Art. 15 Passaggi di ruolo
1. Il dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo di appartenenza puo' essere eccezionalmente trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente.
2. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.
3. Il personale puo' essere trasferito di ruolo, alla corrispondente qualifica, nei limiti dei posti disponibili e subordinatamente al possesso dei titoli di studio e professionali previsti dall'art. 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'accesso alla qualifica di destinazione.
4. I passaggi di ruolo di cui al precedente comma sono finalizzati a sopperire a specifiche esigenze di servizio e sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, a domanda o, comunque, con il consenso degli interessati.
Art. 16 Ferie
1. Il dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi ivi comprese le due giornate di cui all'art. 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. A tal fine ogni giornata lavorativa e computata per un numero di ore pari ad un sesto dell'orario settimanale.
3. Le infermita' di durata superiore a tre giorni insorte durante le ferie ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero debitamente documentato e nei casi in cui l'ente sia stato posto in condizione di convalidarle. In tale ipotesi e' in facolta' del dipendente di fruire, in prosecuzione del periodo di infermita', di un numero di giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro in servizio ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione delle ferie di un numero di giorni pari al periodo di sospensione.
Art. 17 Permessi retribuiti
1. Il personale ha diritto, in ogni anno solare, ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:
1) per matrimonio: quindici giorni;
2) per malattia: fino a trenta giorni;
3) per cure termali: fino a quindici giorni;
4) per partecipare a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni;
5) per lutti di famiglia, nascita di figli, cambio di abitazione o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.
2. Il personale ha diritto, altresi', ai congedi straordinari previsti da specifiche norme di legge o disposizioni governative riguardanti gli impiegati civili dello Stato.
Art. 18 Iscrizione all'albo per il passaggio al ruolo professionale
1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici, il requisito dell'iscrizione all'albo professionale per l'accesso alle qualifiche del ruolo professionale sara' accertato, nei confronti del personale in servizio, con riferimento alla data della nomina.
Art. 19 Responsabilita' per fatti connessi all'esercizio di particolari mansioni
1. Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilita' per dolo o colpa grave e ferme restando le piu' favorevoli vigenti norme regolamentari.
Art. 20 Attivita' professionale
1. Il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'ente, puo' essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dell'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attivita' di istituto, sempreche' le relative spese ed onorari facciano carico a terzi.
Art. 21 Riammissione in servizio del dipendente gia' assoggettato a custodia preventiva
1. Il dipendente, gia' tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la liberta' provvisoria, con provvedimento del direttore generale a meno che quest'ultimo non ritenga di dover disporre la permanenza della sospensione con provvedimento facoltativo, sentita la commissione del personale.
2. La riammissione in servizio di cui al comma precedente e' disposta senza pregiudizio per l'eventuale azione disciplinare a conclusione del procedimento penale.
Titolo IV. Norme sul trattamento economico del personale
Art. 22 Stipendio
1. Gli stipendi annui iniziali di ciascuna qualifica, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle ritenute erariali, sono stabiliti sulla base dei parametri di cui all'unita tabella (allegato n. 2).
2. Il valore di ogni punto di parametro, ai fini del comma precedente, e' pari a L. 18.000.
3. La progressione dello stipendio si articola in sei, cinque e quattro classi, oltre l'iniziale, rispettivamente per le qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" e in otto classi, oltre l'iniziale, per le altre qualifiche. Le classi stesse sono di importo pari al 10% dello stipendio iniziale e vengono attribuite al compimento di un biennio di permanenza nella classe inferiore.
4. Per i dipendenti della prima qualifica del ruolo professionale in servizio alla data del 29 dicembre 1978 i livelli stipendiali di cui ai precedenti commi sono maggiorati di L. 500.000 fino alla quinta classe e di L. 1.000.000, L. 1.250.000 e L. 1.500.000 rispettivamente per la sesta, settima ed ottava classe.
Art. 23 Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di livello professionale
1. Al dipendente che consegua una qualifica superiore del ruolo di appartenenza o di altro ruolo, una qualifica dirigenziale, di coordinamento o un livello differenziato di professionalita' e' attribuita la classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento maggiorato di una quota ragguagliata al 10% dello stipendio iniziale previsto per la nuova posizione.
2. L'eventuale differenza tra la somma determinata ai sensi del precedente comma e l'importo della classe di stipendio attribuita e' conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed e' assimilata ad ogni effetto allo stipendio.
3. Nei casi in cui la somma predetta risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio e' attribuita quest'ultima classe;
4. in quelli in cui risulti superiore alla piu' elevata classe di stipendio, sono concessi, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del 2,50% quanti ne occorrono per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla somma stessa; in tal caso l'eventuale eccedenza e' riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento biennale.
5. I tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio sono ridotti di una frazione di biennio pari al rapporto tra l'importo di cui al comma seguente, per convenzione definito "maturato in itinere", maggiorato della differenza di cui al secondo comma, e l'importo della differenza tra le due classi.
6. Il "maturato in itinere" e' costituito da un importo pari alla differenza tra la classe stipendiale immediatamente superiore e quella in godimento nella posizione di provenienza, rapportato alla frazione di biennio maturata in quest'ultima.
7. Il calcolo del tempo ai fini dei precedenti commi quarto e quinto e' effettuato in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al personale appartenente alla seconda qualifica del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento. Per quelli conferiti al personale appartenente alla prima qualifica professionale resta ferma la disposizione di cui all'art. 29, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
9. Nel caso di passaggio alla qualifica corrispondente di altro ruolo, al dipendente e' attribuita la stessa classe di stipendio fruita nella posizione di provenienza, con conservazione a tutti gli effetti, giuridici ed economici, dell'anzianita' maturata in detta classe. Qualora il nuovo stipendio risulti inferiore a quello in godimento all'atto del passaggio di ruolo, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti di stipendio.
10. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di trasferimento, per intervenuta inabilita' fisica, dal livello professionale differenziato a quello base della qualifica di appartenenza.
Art. 24 Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali
1. Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento della prescritta anzianita'.