Sez. 6, Sentenza n. 50120 del 26/09/2013 Cc. (dep. 12/12/2013) Rv. 258495 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Ricorso per cassazione avverso declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte di appello - Richiesta di rinvio del processo per attendere le determinazioni della Corte di cassazione - Sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 cod. proc. pen. - Legittimità.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., richiesta dal pubblico ministero a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore dell'imputato al fine di attendere le determinazioni della Corte di cassazione, adita con ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte d'appello, non essendo il differimento un atto dovuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)