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Sez. 3, Ordinanza n. 8402 del 28/03/2024 (Rv. 670615-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Art. 1284, comma 4, c.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Applicabilità - Riferimento all’inizio del procedimento - Avvio del procedimento in primo grado.
Stato
decisa il 2024-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670615-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

In tema di interessi, il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio - da individuarsi con riferimento al primo grado della causa - a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 17, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)